Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 59 pagine

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media di segnalazioni riguardanti la localizzazione dei controlli mobili allestiti dalla polizia. I conducenti che sono dotati di dispositivi per la ricezione di queste segnalazioni possono così violare tranquillamente i limiti di velocità. Tutti questi espedienti pregiudicano la sicurezza della circolazione. Tutti questi espedienti pregiudicano la sicurezza della circolazione.

La nuova regolamentazione proposta tiene conto di questi sviluppi della tecnica e soddisfa al contempo il mandato44 trasmesso dal Parlamento il 17 dicembre 2004 di esaminare se ai privati debba essere vietato di segnalare agli altri utenti della strada i controlli della velocità per mezzo di servizi telefonici, SMS ecc.

Per motivi sistematici, la regolamentazione è ancorata nella nuova disposizione penale dell’articolo 98a dell’avamprogetto LCStr. Sempre per motivi sistematici, è possibile abrogare l’attuale articolo 57b LCStr: la maggior parte dei comportamenti menzionati non disciplina infatti la partecipazione alla circolazione stradale e una violazione non è neanche sanzionata con le misure previste dalla legge (revoca della licenza di condurre, ammonimento). Per bloccare il comportamento indesiderato è sufficiente una disposizione penale.

Al numero 1, nel secondo capoverso è ripresa, precisata ed estesa ad altri atti di complicità, la regolamentazione di cui all’articolo 99 numero 8 capoverso 2 LCStr.

È ora punita la segnalazione pubblica di controlli della circolazione. Vi rientra in particolare la diffusione via radio o televisione di avvisi corrispondenti, tenendo tuttavia presente che l’Ufficio federale delle comunicazioni ha pubblicato un nuovo bando di gara per tutte le concessioni radio OUC con mandato di prestazioni e in base alle disposizioni in vigore le emittenti di tali programmi non possono più diffondere segnalazioni di radar. Rientrano nella disposizione penale anche gli stampati accessibili al pubblico, come giornali, volantini, opuscoli informativi, siti Internet nonché materiale cartografico che indichi la posizione dei controlli di polizia. In futuro, anche la polizia non potrà quindi più attirare l’attenzione sui controlli della velocità in corso prima di un cantiere autostradale.

Pur non essendo destinati a segnalare controlli della circolazione, molti apparecchi elettronici di comunicazione possono essere utilizzati a tal fine. È quindi proposto un divieto dei servizi che segnalano controlli della circolazione ad esempio mediante messaggi SMS sul cellulare o avvisi sul pager.

Per i casi gravi di messa in commercio, ecc. e segnalazione è proposta una pena più severa, e cioè una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria. Costituiscono casi gravi segnatamente le prestazioni fornite a titolo professionale o anche l’importazione in un’unica occasione di un numero elevato di apparecchi che rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 98a.

Art. 99 n. 5, 8 e 9

Al numero 5 è eliminato l’arresto, che era stato « dimenticato ». Il numero 8 è passato all’articolo 98a e il numero 9 serve a imporre l’installazione

44 04.3512 Postulato Teuscher del 6.10.2004; Mettre un terme aux graves excès de vitesse (testo disponibile in tedesco e francese); http://www.parlament.ch/I/Suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20043512