Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 59 pagine
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dell’apparecchio per la registrazione dei dati di cui all’articolo 17a.
Art. 104 cpv. 2 - 4 e 6
La base su cui poggiano tutte le misure nel quadro del presente progetto è costituita da una statistica completa e rappresentativa degli incidenti. Per completarla bisognerà rilevare e inserirvi anche gli incidenti che oggi non vengono constatati o notificati dalla polizia. Vi sono grandi lacune in particolare per i danni materiali: questi dati sono quindi meno rappresentativi. Spetta agli assicuratori della responsabilità civile per i veicoli a motore colmare le lacune. Dato che di regola almeno uno degli autori dell'incidente è civilmente responsabile e tenuto a risarcire i danni, le assicurazioni per la responsabilità civile dei veicoli a motore dispongono praticamente di tutti i dati relativi agli incidenti. Proponiamo pertanto da un lato di esonerare completamente la polizia dall'obbligo di comunicare gli incidenti comportanti danni materiali e dall'altro di obbligare le assicurazioni per la responsabilità civile dei veicoli a motore a notificare all'USTRA tutti gli incidenti della circolazione stradale per i quali esse sono tenute al risarcimento (cpv. 2).
Il trattamento dei dati da parte dell’USTRA è disciplinato agli articoli 104f e 104g (cpv. 3).
L’Ufficio federale dei trasporti rilascia le autorizzazioni per l’esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori o merci su strada solo se sono soddisfatte le condizioni dell’articolo 9 della legge federale del 18 giugno 1993 sul trasporto di viaggiatori e l’accesso alle professioni di trasportatore su strada (LTV, RS 744.10). Una delle condizioni ivi sancite è il criterio dell’onorabilità. Secondo l'articolo 10 LTV, si ritiene onorabile una persona che, negli ultimi dieci anni, non è stata condannata per aver commesso un crimine e non ha commesso infrazioni gravi e ripetute a disposizioni in particolare sulle ore di attività e di riposo degli autisti, sulla sicurezza della circolazione stradale e sulla costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli.
Le autorizzazioni per il trasporto internazionale di persone sono rilasciate a condizione che il richiedente non abbia violato le disposizioni vigenti e segnatamente le prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale (allegato 7 art. 4 cpv. 4 dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia [RS 0.740.72], art. 40 cpv. 1 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 sulla concessione per il trasporto di viaggiatori [OCTV, RS 744.11]).
L’Ufficio federale dei trasporti non può quindi fare a meno di questi dati e deve poterli elaborare nella procedura di autorizzazione ai fini dell’espletamento delle funzioni di sua competenza. Con questa disposizione vengono create le relative base giuridiche (cpv. 4).
Ovviamente, i dati rilevati dall’USTRA sono trasmessi anche all’Ufficio federale di statistica per l’adempimento dei compiti affidatigli per legge (cpv. 6).
Art. 104a cpv. 1, 2 lett. e (nuovo), 4 frase introduttiva, 5 lett. f e 7
Nell’ambito dell’adempimento dei suoi compiti sanciti nella legge federale del 18 giugno 1993 sul trasporto di viaggiatori e l’accesso alle professioni di traspor-