Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 59 pagine

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tatore su strada (LTV, RS 744.10), l’Ufficio federale dei trasporti deve poter consultare il registro dei veicoli e dei detentori di veicoli. Esso rilascia le autorizzazioni per l’esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori o merci su strada solo se sono soddisfatte le relative condizioni dell’articolo 9 della legge federale del 18 giugno 1993 sul trasporto di viaggiatori e l’accesso alle professioni di trasportatore su strada (LTV, RS 744.10). Una delle condizioni ivi sancite è il criterio della capacità finanziaria (art. 11 LTV), il cui calcolo si basa in maniera determinante sul numero dei veicoli di proprietà dell’impresa di trasporto.

Art. 104b cpv. 2, 6 lett. g e 7

Dalla liberalizzazione dell’assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore attuata nel 1996 gli assicuratori non hanno più nessuna possibilità per accertare efficacemente i danni già commessi da un loro potenziale stipulante. Possono basarsi unicamente sulla dichiarazione del richiedente. Manca inoltre un elemento essenziale per la valutazione del rischio, vale a dire la conoscenza delle infrazioni alle norme della circolazione stradale. Per consentire agli assicuratori di sgravare i buoni rischi e gravare quelli cattivi, oltre all’introduzione della dichiarazione degli incidenti (cfr. commenti sull’art. 68a) proponiamo che gli assicuratori della responsabilità civile per i veicoli a motore possano venire a conoscenza delle revoche della licenza di condurre o di altre misure amministrative nei confronti dei loro assicurati (detentori di veicoli) attraverso il registro delle misure amministrative.

Secondo il diritto vigente solo le autorità preposte al rilascio delle licenze di condurre, le autorità di perseguimento penale e le autorità giudiziarie possono accedere al registro delle misure amministrative. Proponiamo di allargare la cerchia degli aventi diritto (diritto all’informazione) alle compagnie d'assicurazione e questo per i seguenti motivi: oggigiorno le compagnie d'assicurazione fissano i premi dell'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore sulla base del numero di sinistri. Chi provoca più incidenti paga un premio più elevato. Studi condotti all'esterno hanno dimostrato tuttavia che il rischio d'incidente del singolo non si calcola unicamente in funzione del numero di incidenti causati in passato, bensì tenendo conto anche dei comportamenti contrari alle norme della circolazione45. La nuova regolamentazione proposta consente alle compagnie d’assicurazione da un lato di calcolare i premi dell’assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore in maniera commisurata al rischio e dall’altro di garantire maggiore equità tra gli assicurati nella definizione dei premi. Ciò significa che i conducenti che non hanno provocato incidenti e vantano una buona reputazione di guida nella circolazione stradale possono beneficiare di premi più bassi, mentre le persone che presentano un rischio d’incidente elevato sono tenute a versare premi più elevati. Questo sistema di bonus/malus produce effetti positivi sulla sicurezza stradale in quanto incita ad adottare un comportamento di guida a basso rischio.

45 Risikoorientierte Prämiendifferenzierung in der Kfz-Haftpflichtversicherung, rapporti della Bundesanstalt für Strassenwesen, Heft M 160, Bergisch Gladbach, 2004.