Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 59 pagine
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Capoverso 7: nell’ambito dell’adempimento dei suoi compiti sanciti nella legge federale del 18 giugno 1993 sul trasporto di viaggiatori e l’accesso alle professioni di trasportatore su strada (LTV, RS 744.10), l’Ufficio federale dei trasporti deve poter consultare il registro dei veicoli e dei detentori di veicoli. Esso rilascia le autorizzazioni per l’esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori o merci su strada solo se sono soddisfatte le relative condizioni dell’articolo 9 della legge federale del 18 giugno 1993 sul trasporto di viaggiatori e l’accesso alle professioni di trasportatore su strada (LTV, RS 744.10). Una delle condizioni ivi sancite è il criterio dell’onorabilità. Secondo l'articolo 10 LTV, si ritiene onorabile una persona che, negli ultimi dieci anni, non è stata condannata per aver commesso un crimine e non ha commesso infrazioni gravi e ripetute a disposizioni in particolare sulle ore di attività e di riposo degli autisti, sulla sicurezza della circolazione stradale e sulla costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli. L’accesso ai dati del registro delle misure amministrative è una delle misure volte a garantire l’onorabilità e di riflesso la sicurezza della circolazione.
Art. 104e (nuovo) Registro delle carte per l’odocronografo
Sottoscrivendo l'Accordo sui trasporti terrestri46 la Svizzera si è impegnata a introdurre il sistema dell'odocronografo digitale e di riflesso di recepire le pertinenti disposizioni della Comunità europea. Il Consiglio federale ha onorato l'impegno preso emanando l'ordinanza del 29 marzo 2006 sul registro delle carte per l'odocronografo (ORECO47 e la modifica dell'ordinanza del 19 giugno 1995 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (OLR 148). L’ORECO e la modifica della OLR 1 sono entrate in vigore il 1˚ novembre 2006. L’ORECO disciplina la costruzione e la gestione del registro centrale delle carte per l’odocronografo digitale (RECO). Le carte per l’odocronografo servono per controllare il rispetto del tempo di guida, del tempo di lavoro, delle pause e dei riposi conformemente alla OLR 1.
Non rimane ora che dare fondamento legale al RECO, analogamente a quanto già fatto con i registri svizzeri nel settore della circolazione stradale (cfr. art. 104a-d LCStr). Del resto, anche il Principato del Liechtenstein è già stato inserito nel sistema dei registri svizzeri49 si tratta ora di creare a posteriori la relativa base esplicita di diritto nella LCStr.
Il RECO sfrutta, grazie a un’interfaccia comune, le sinergie esistenti con il registro delle autorizzazioni a condurre (FABER). Concretamente, per il rilascio delle carte del conducente il RECO attinge ai dati memorizzati in FABER, integrandoli successivamente nella propria banca dati. Questo sistema richiede un adeguamento dell’articolo 104c LCStr per quanto concerne il diritto di accesso al registro.
46Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e passeggeri su strada e per ferrovia; RS 0.740.72.
47 RS 822.223
48 RS 822.221
49 Accordo del 25 ottobre 2006 sotto forma di scambio di note tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein concernente la partecipazione del Liechtenstein alla gestione e all'utilizzazione dei registri automatizzati svizzeri nel settore della circolazione stradale; RS 0.741.511.514.