Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 59 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 46Fedlex · Rapporto esplicativo
- 46 -
Art. 104f (nuovo) Registro dei procedimenti relativi agli incidenti stradali
Per poter elaborare gli incidenti la polizia deve poter avere accesso anche ai dati personali. Suggeriamo quindi di allestire a tal fine un archivio proprio cui hanno accesso unicamente le autorità notificanti. Altrimenti, ai fini del perseguimento penale la polizia dovrebbe gestire una propria banca dati dei rapporti.
Una volta elaborati dalla polizia, i dati relativi agli incidenti sono trasmessi in forma pseudonimizzata al registro degli incidenti stradali. Si vuole in questo modo garantire che nessuna persona non autorizzata abbia accesso ai dati che richiedono protezione o particolare protezione.
Art. 104g (nuovo) Registro degli incidenti stradali
I dati personali, i dati relativi ai veicoli e i dati riguardanti l’impianto stradale sono già repertoriati in altri registri. Per poter allestire una statistica degli incidenti più coerente occorre attingere, per quanto ivi già archiviati, ai dati personali e ai dati relativi ai veicoli dei registri FABER e MOFIS. In questo modo, sul luogo dell'incidente la polizia dovrà limitarsi a rilevare la targa (e per il controllo delle targhe trasferibili una o due caratteristiche aggiuntive oppure il numero di matricola unico) e il numero di identificazione della licenza di condurre. I dati sono poi completati nel backoffice attingendo ai rispettivi registri.
Le assicurazioni per la responsabilità civile dei veicoli a motore notificano gli incidenti da esse rilevati alla stregua della polizia stradale. Per migliorarne la qualità, i dati relativi agli incidenti saranno integrati con il PIN ADMAS e il PIN FABER. Gli assicuratori non possono consultare i dati materiali (ad es. dati relativi alla visita medica e alle revoche della licenza di condurre). L'accesso a questi dati personali è disciplinato negli articoli 104b e 104c LCStr.
L'allestimento della statistica degli incidenti si basa unicamente su dati in forma pseudonimizzata. Risalire a persone concrete non è né necessario né auspicato dal punto di vista del diritto in materia di protezione dei dati: i collegamenti con dati estratti da altri registri devono avvenire attraverso una chiave d’identificazione che non fornisca tuttavia nessuna indicazione sull’identità della persona.
Nell’ambito del « sistema di informazione per la gestione delle strade e del traffico » (MISTRA) l’USTRA sta elaborando attualmente l’applicazione tecnica « incidenti stradali ». Nell’archivio dati ivi previsto (datawarehouse) saranno messe a disposizione tutte le raccolte dati fruibili nell’USTRA. Una volta che i dati relativi agli incidenti saranno completati con i dati personali, le informazioni saranno rese anonime per impedire a chicchessia di risalire a singole persone.
A quel punto si potranno effettuare delle valutazioni da cui emergeranno verosimilmente nessi causali ad oggi ancora nascosti. Sarà possibile sapere ad esempio quali persone (o categorie di persone) provocano incidenti il venerdì in seconda serata, a bordo di quali veicoli, verificando inoltre che in stato versavano e di che reputazione godono.
L'Ufficio nazionale di assicurazione (UNA) copre la responsabilità per i danni causati in Svizzera da veicoli a motore e rimorchi esteri e gestisce il centro d'in-