Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 59 pagine
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formazione di cui all'articolo 79a LCStr (art. 74 cpv. 2 lett.a e b LCStr). Il Fondo nazionale di garanzia (FNG) copre la responsabilità per i danni causati in Svizzera da veicoli a motore, rimorchi e velocipedi non identificati o non assicurati (art. 76 cpv. 2 lett. a LCStr).
Le questioni in materia di responsabilità possono essere risolte con la massima efficienza se il rapporto della polizia è reso noto il più tempestivamente possibile. L’UNA e il FNG, la cui gestione in Svizzera è sancita per legge, devono a tal fine poter avere accesso ai dati relativi agli incidenti che essi devono elaborare. Il Consiglio federale disciplinerà le modalità specifiche. Si suppone che all’UNA e al FNG sarà messo a disposizione solo un rapporto sommario analogo alla relazione d’incidente europea (RIE).
Le misure atte a garantire il rapido reperimento dei dati di base necessari alla liquidazione dei sinistri sono attualmente oggetto di discussione anche a livello europeo50.
Art. 105 cpv. 2
L'Associazione dei Servizi della Circolazione ha chiesto di adeguare questa disposizione sul divieto della doppia imposizione in funzione delle attuali possibilità della tecnica informatica. Non è più necessario adottare il principio mensile: grazie all’informatica è possibile effettuare un calcolo giornaliero.
Art. 105a (nuovo) Destinazione vincolata degli introiti delle multe
Con l’intensificazione dei controlli a livello dei tratti pericolosi e dei comportamenti che mettono in pericolo la sicurezza, il vantaggio di una destinazione vincolata degli introiti delle multe per aumentare la sicurezza stradale è duplice: da un lato perché le violazioni delle prescrizioni diminuiscono, il che fornisce un prezioso contributo alla flessione degli incidenti all’interno e al di fuori delle località soprattutto grazie ai controlli della velocità e dell’alcolemia; dall’altro perché i mezzi generati in seguito all’incremento dei controlli sono reinvestiti per migliorare la sicurezza stradale. La destinazione vincolata dovrebbe tendenzialmente migliorare l’accettazione dei controlli da parte degli utenti della strada: permette infatti di confutare la critica che i controlli servono soprattutto a rimpinguare le casse dello Stato.
Anche con la proposta di introdurre nella LCStr la destinazione vincolata spetta sempre ai Cantoni decidere quali progetti e compiti in materia di sicurezza stradale finanziare con gli introiti delle multe. La regola per i Cantoni è che devono reinvestire almeno il 50 per cento dei proventi delle multe per la sicurezza stradale.
Con questi fondi a destinazione vincolata devono essere finanziati segnatamente controlli di polizia, soprattutto a livello dei comportamenti che mettono a repentaglio la sicurezza e dei tratti pericolosi, nonché un miglioramento della sicurezza
50 Direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2005 che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/de/oj/2005/l_149/l_14920050611de00140021.pdf, articolo 5.