Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 59 pagine

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guardie di confine a riscuotere multe disciplinari. I settori di controllo in cui ciò sarà possibile saranno stabiliti dal Consiglio federale nell’ordinanza del 4 marzo 1996 concernente le multe disciplinari56, tenendo conto dell’ordinanza del 28 marzo 2007 sul controllo della circolazione stradale57. Gli accordi assicurano che i Cantoni interessati siano al corrente delle attività di controllo dei servizi federali e che siano note le interfacce (cpv. 1).

Al capoverso 2 il termine di « organi di polizia » è sostituito da « organi di controllo » (cfr. commento sull’art. 54 LCStr).

Art. 5-8 e 10

Con queste modifiche è proposta la responsabilità del detentore per le multe disciplinari. Secondo la legge del 24 giugno 1970 sulle multe disciplinari, un certo numero di contravvenzioni alle norme della circolazione stradale vanno punite con multe disciplinari, che però spesso non possono essere eseguite, causando non poca insoddisfazione. È ciò che accade ad esempio quando non si riescono a determinare i trasgressori nonostante i notevoli sforzi compiuti dalle autorità. Oppure quando, venendo meno la responsabilità del detentore del veicolo, non si può dare seguito nella maniera richiesta all’esigenza di garantire la parità di trattamento giuridico tra tutti i cittadini, pregiudicando di conseguenza non volutamente l’effetto preventivo generale delle multe disciplinari. Il Tribunale federale era giunto già nel 197658 alla conclusione che mancavano le basi legali per far sì che a dover rendere conto dei fatti fosse non il conducente, bensì il detentore del veicolo. Questa situazione di diritto è rimasta da allora invariata. In un postulato59 il Consiglio nazionale chiede al Consiglio federale di presentare un rapporto che illustri quali misure giuridiche consentono di evitare che una persona possa eludere le multe disciplinari negando la propria colpevolezza e facendo sistematicamente uso del diritto al rifiuto di testimoniare di parenti stretti, coniugi o concubini. Sono inoltre chieste indicazioni sulla soluzione del problema in altri Paesi.

In uno studio commissionato dall’USTRA all’Istituto svizzero di diritto comparato è stata analizzata la punibilità del detentore del veicolo in vari Paesi (Belgio, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria e Spagna). Lo studio è giunto alla conclusione che, benché la punibilità del detentore del veicolo sia l’eccezione, in alcuni Paesi questi è tuttavia chiamato a rispondere dei danni. È il caso in Belgio, nei Paesi Bassi e in Lussemburgo, dove, se il conducente del veicolo non è identificato, il detentore del veicolo è tenuto a rivelarne l’identità, se non vuole essere chiamato a rispondere personalmente.

Per motivi di economia procedurale, il detentore del veicolo deve essere obbligato per legge a pagare le multe disciplinari collegate a infrazioni commesse con il suo veicolo. Ciò che conta non è più chi ha commesso l’infrazione, bensì chi è il detentore del veicolo, analogamente a quanto accade con la responsabilità civile

56 RS 741.031

57 RS 741.013

58 DTF 102 IV 256.

59 06.3119 - Postulato Hubmann del 23.3.2006: Provvedimenti contro l'elusione delle multe disciplinari; http://www.parlament.ch/I/Suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20063119