Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 59 pagine

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per i danni provocati con un veicolo alla cui guida vi era un conducente diverso dal detentore. Occorre a tal fine adattare la procedura della multa disciplinare. La normale procedura penale si applica solo se il detentore del veicolo presenta un’opposizione nei confronti della multa decisa. L’obiezione di non essere stato il conducente del veicolo identificato durante il controllo non è sufficiente. Questa soluzione ha i seguenti vantaggi:

Attualmente è possibile respingere senza nessun motivo la procedura della multa disciplinare, costringendo quindi ad avviare la dispendiosa procedura penale ordinaria. Questa situazione non ha però alcun senso e non fa che sovraccaricare inutilmente le autorità giudiziarie per un semplice mancato o ritardato pagamento di una multa senza contestazione alcuna. Suggeriamo pertanto di precludere questa via se non vi è contestazione dei fatti e di autorizzare gli organi di controllo ad avviare direttamente la procedura d'esecuzione.

L’obbligo di cui sopra deve essere applicato in maniera più sistematica al detentore del veicolo. Se il contravventore non viene individuato (solitamente in caso di infrazioni commesse nel traffico stazionario) o non viene bloccato (ad es. in caso di controlli automatici della velocità), il detentore del veicolo è informato per scritto sulle sue possibilità di agire, che sono segnatamente tre:

1. pagare la multa entro il termine previsto, ponendo fine al procedimento;

2. presentare delle obiezioni per iscritto entro un determinato termine; l’organo di controllo avvia la procedura ordinaria, in modo tale che l’obiezione possa essere verificata dal giudice (con la possibilità di giungere sino dinanzi al Tribunale federale, come già in precedenza). Il detentore può avanzare l’obiezione di non essere stato alla guida del veicolo solo se contemporaneamente cita all’autorità il nome e l’indirizzo del conducente o dichiara che uno sconosciuto ha utilizzato il veicolo contro la sua volontà e lui non ha potuto evitarlo malgrado la dovuta diligenza. Se il detentore cita un’altra persona quale conducente, il perseguimento è rivolto contro questa persona e il detentore è discolpato – almeno temporaneamente.

Se il detentore del veicolo non prende nessuna iniziativa, per la riscossione della multa può essere avviata direttamente la procedura d’esecuzione.

La procedura proposta non tange quasi i diritti costituzionali. Il fatto che sia sostanzialmente possibile statuire una responsabilità del detentore malgrado una limitazione del principio della colpa è mostrato da due recenti sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza del 29 giugno 2007 nella causa O'Halloran e Francis contro il Regno Unito e sentenza del 10 gennaio 2008 nella causa Lückhof e Spanner contro l’Austria). Occorre tuttavia tener presenti alcuni criteri. Nel presente avamprogetto, il detentore ha la possibilità di discolparsi, facendo valere il fatto che uno sconosciuto ha utilizzato il veicolo contro la sua volontà e lui non ha potuto evitarlo malgrado la dovuta diligenza. Inoltre, gli possono essere comminate multe solo fino a 300 franchi. A nostro avviso non entra in linea di conto un obbligo più esteso a carico del detentore. Quando vengono imputate infrazioni che non danno origine a multe disciplinari, bensì ad aliquote giornaliere superiori a 300 franchi oppure pene pecuniarie o detentive nonché misure ammi-