Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 108 pagine
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REKO TG, RFBS, RoadCross, Routiers, SAA, SDHM/ASVE, SVA VS, SVS, ASA, TCS, umverkehR, AST, velo-
suisse, VfmF, VfV, CSS, 33 privati.
Osservazioni, critiche, proposte
- L’onere per amministrazioni e tribunali ne risulta ridotto (PS, motosuisse)
- Si può pretendere dal conducente del veicolo che, nel caso di una procedura di multa disciplinare, si attivi di
sua volontà. Questa misura ha tuttavia un effetto relativo sulla sicurezza stradale (TCS).
- È in effetti auspicabile per motivi di economia procedurale; se, tuttavia, da un lato si sgravano i tribunali,
dall’altro si crea un maggiore onere per le autorità amministrative (BS).
- Si può ridurre considerevolmente l’onere amministrativo (GR).
- Occorre stralciare la conferma scritta del riconoscimento di cui all’articolo 5 capoverso 3 LMD. Per il ricono-
scimento è sufficiente che la persona interessata non reagisca (VD, COCRBT).
- Si dovrebbe introdurre un termine di 10 giorni anche nell’articolo 6 capoverso 3 (COCRBT).
- Si nutrono dubbi sul fatto che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo rappresenti un fonda-
mento sufficiente. Nelle sentenze citate i conducenti non sono stati condannati per infrazioni del diritto della circolazione, bensì per aver contravvenuto all’obbligo legale di comunicare alle autorità l’identità della persona che era alla guida del veicolo (TCS).
- Ci si domanda cosa succederà con i riconoscimenti di debito emessi nei confronti di stranieri. Finora potevano
essere segnalati nel RIPOL (BS).
- Si dovrebbe escludere l’opposizione per i crediti derivanti da multe disciplinari oppure prevedere nella LEF
disposizioni che privilegino tali crediti (CSS).
Non sono d’accordo: AI, AR, GL, JU, LU, OW, TG, UR, ZH, PLR, ASTAG, Car Tourisme Suisse, FER, CIET,
POLCANT AI, CDPCS, Posta, SVI, FSFP, 2 privati.
Osservazioni, critiche, proposte
- Va eseguita una procedura di infrazione ordinaria senza che il detentore possa obiettare di essere stato per-
sonalmente alla guida del veicolo (CDPCS).
- L’esecuzione deve rimanere prerogativa di un’autorità penale delle contravvenzioni avente le competenze
giudiziarie necessarie. Soltanto questo tipo di autorità dispone infatti di tutti gli strumenti esecutivi di diritto penale. In caso contrario, non esisterebbe la possibilità di saldare la multa con lavoro di pubblica utilità. Inoltre, soltanto così è possibile segnalare una persona (soprattutto conducenti stranieri) nel RIPOL per ricerche relative al luogo di soggiorno e garantire quindi la procedura di revisione (CDPCS).
- Si offuscano i confini tra la pretesa punitiva dello Stato e l’interesse fiscale. Un’inversione così fondamentale
dell’onere della prova nella procedura penale comporta incongruenze giuridiche difficili da gestire. Questo in particolare a fronte dell’evidente divergenza rispetto al CPP (ACVS).
- Il venir meno di un giudizio da parte di un’autorità giudiziaria dopo il mancato pagamento di una multa dimi-
nuisce l’importanza della procedura della multa disciplinare (LU).
- L’onere per la polizia non si riduce, ma al contrario aumenta (AR, LU, ACVS).
- Questa misura richiederebbe un massiccio cambiamento dei processi, sempre più automatizzati, tra la polizia,
le autorità incaricate del procedimento penale e gli uffici cantonali di esecuzione, con spostamenti di personale (AR).
- Ogni opposizione scritta dovrebbe essere inoltrata all’autorità d’istruzione. La disposizione non risponde alle
esigenze di informazione della persona multata e aumenta inutilmente l’onere delle autorità d’istruzione (CDPCS).
- I reati sanzionati con multe disciplinari incontestate dovrebbero essere considerati titoli di rigetto definitivo.
Occorre inoltre prevedere la possibilità di convertire facilmente la multa in pena detentiva sostitutiva, al fine di evitare dispendiose procedure d’exequatur all’estero (SH).
- Considerati i costi delle procedure d’esecuzione, ci si chiede se procedere all’esecuzione di tutte le multe
disciplinari non pagate sia una misura proporzionata allo scopo, in particolare se si considera che soltanto per le multe riconosciute sussiste un titolo di rigetto provvisorio. L’invio di solleciti scritti per posta raccomandata causerà elevati costi amministrativi (CDPCS).
- La procedura è molto macchinosa e poco chiara per i cittadini. Inoltre complicherebbe i compiti dei Cantoni
(JU).