Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 108 pagine

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escludere i velocipedi puramente sportivi (BMX e rampichini) (PS, Pro Velo Bernaa, Pro Velo Emmental, Pro Velo Friburgo, Pro Velo Svizzera, Pro Velo Thun, USMCM, Altenbach, Amsler, Brauchli, Briner-Lienhard, Burgunder, Bütler-Odermatt, Décurnex, Dober, Edelmann, Erni, Fawer, Fricker-Blumer, Gasser, Gehring, Herren, Hunziker, Jordan, Kappeler R., Keller, Lerch, Mantegani, Mengis, Pella, Pfenninger, Schürch, Staub, Stöckli, Thorens, Tognazza, Wolfisberg, Zimmermann).

- Mancano misure di protezione dei pedoni (SVA VS).

- La Confederazione deve cercare nuove soluzioni per garantire attraversamenti pedonali sicuri, il diritto di

precedenza dei pedoni e l’applicazione. Si tratta in particolare di ideare nuovi tipi di attraversamento (AG).

- Occorre controllare il comportamento degli utenti della strada in prossimità delle strisce pedonali, soprattutto

nelle zone rurali dove il flusso di traffico è diverso (AR).

- L’articolo 49 LCStr concernente l’utilizzo delle strisce pedonali dovrebbe essere modificato urgentemente,

visto che oggi molti pedoni iniziano ad attraversare senza controllare se sopraggiungono veicoli (LU).

Formazione e formazione complementare

- Occorre potenziare le attività di educazione stradale allo scopo di prevenire gli incidenti (PS).

- Vanno definiti requisiti qualitativi minimi in ambito di istruzione alla guida e le campagne cantonali di sensibi-

lizzazione vanno uniformate a livello nazionale (upi).

- Promozione della prevenzione nelle scuole di guida (Nez rouge).

- Il programma di formazione della prima fase deve essere adeguato alle esigenze odierne della circolazione

stradale (RFBS).

- La prima fase della formazione deve essere ottimizzata (AG, GL, GR, SG, SO, SZ, TG, UR, asa, MFK SO).

- Gli esami periodici della vista devono essere sanciti per legge (OPTICS, AOS per analogia).

- L’esame della vista deve essere effettuato ogni dieci anni (PSL).

- All’occorrenza, va effettuata una perizia psicologica prima di rilasciare la licenza per allievo conducente (SVI).

- L’idoneità alla guida deve essere accertata dal momento in cui interviene una disabilità (Buser).

- Occorrono un’informazione periodica sulle ultime novità e attività di sensibilizzazione (upi, SGV), per esempio

ad opera della Confederazione, dei Comuni e dei Cantoni, da imputare all’imposta sugli autoveicoli (SAB,

SBS).

- Va introdotto l’obbligo di frequentare lezioni con un maestro conducente durante la formazione iniziale (BE,

VD, ZG).

- Eventualmente va previsto un numero minimo di ore obbligatorie di istruzione alla guida (upi, VfV).

- L’educazione alla mobilità e alla sicurezza a tutti i livelli della formazione scolastica (misura 403) dovrebbe

essere realizzata rapidamente (FRE).

- La licenza di condurre in prova dovrebbe scadere dopo tre anni. Durante il periodo di prova devono poter

essere guidati soltanto veicoli con un peso limitato per unità di potenza (IGBF).

- Occorre sensibilizzare la popolazione sulla responsabilità individuale di ogni singolo utente della strada (Kal-

berer).

- Va migliorata la collaborazione tra gli specialisti che si occupano della formazione degli utenti della strada

(Kalberer).

- Per garantire la capacità di condurre, le lezioni pratiche di guida dovrebbero concentrarsi maggiormente sulla

sicurezza e la prevenzione degli incidenti. A chi si appresta a condurre un’automobile, per esempio, dovrebbero essere impartiti insegnamenti specifici volti a tener conto delle esigenze degli utenti della strada più vulnerabili (pedoni, ciclisti e motociclisti) (upi, VfV).

- Le licenze di condurre svizzere devono poter essere rilasciate soltanto dopo un esame in Svizzera. I questio-

nari dell’esame di teoria non devono essere pubblicati in Internet e devono essere distribuiti soltanto in una delle lingue nazionali svizzere, dato che anche le normative legali e la segnaletica stradale esistono solo in queste lingue (PSL).

- L’introduzione di un sistema di gestione della qualità per gli esami di conducente (misura 503) è un provvedi-

mento opportuno, la sua struttura rimane tuttavia da definire chiaramente; va in particolare stabilito se la Confederazione incaricherà interamente i Cantoni della definizione del sistema di garanzia della qualità, così come avviene per le verifiche successive dei veicoli, o se intende definire requisiti minimi a livello di ordinanza (upi, VfV).

- Per quanto riguarda la formazione di ingegneri specializzati nella sicurezza stradale (misura 311), è necessa-

rio che i corsi siano obbligatori per gli ingegneri che operano nella costruzione di strade (upi, VfV).