Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 108 pagine
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escludere i velocipedi puramente sportivi (BMX e rampichini) (PS, Pro Velo Bernaa, Pro Velo Emmental, Pro Velo Friburgo, Pro Velo Svizzera, Pro Velo Thun, USMCM, Altenbach, Amsler, Brauchli, Briner-Lienhard, Burgunder, Bütler-Odermatt, Décurnex, Dober, Edelmann, Erni, Fawer, Fricker-Blumer, Gasser, Gehring, Herren, Hunziker, Jordan, Kappeler R., Keller, Lerch, Mantegani, Mengis, Pella, Pfenninger, Schürch, Staub, Stöckli, Thorens, Tognazza, Wolfisberg, Zimmermann).
- Mancano misure di protezione dei pedoni (SVA VS).
- La Confederazione deve cercare nuove soluzioni per garantire attraversamenti pedonali sicuri, il diritto di
precedenza dei pedoni e l’applicazione. Si tratta in particolare di ideare nuovi tipi di attraversamento (AG).
- Occorre controllare il comportamento degli utenti della strada in prossimità delle strisce pedonali, soprattutto
nelle zone rurali dove il flusso di traffico è diverso (AR).
- L’articolo 49 LCStr concernente l’utilizzo delle strisce pedonali dovrebbe essere modificato urgentemente,
visto che oggi molti pedoni iniziano ad attraversare senza controllare se sopraggiungono veicoli (LU).
Formazione e formazione complementare
- Occorre potenziare le attività di educazione stradale allo scopo di prevenire gli incidenti (PS).
- Vanno definiti requisiti qualitativi minimi in ambito di istruzione alla guida e le campagne cantonali di sensibi-
lizzazione vanno uniformate a livello nazionale (upi).
- Promozione della prevenzione nelle scuole di guida (Nez rouge).
- Il programma di formazione della prima fase deve essere adeguato alle esigenze odierne della circolazione
stradale (RFBS).
- La prima fase della formazione deve essere ottimizzata (AG, GL, GR, SG, SO, SZ, TG, UR, asa, MFK SO).
- Gli esami periodici della vista devono essere sanciti per legge (OPTICS, AOS per analogia).
- L’esame della vista deve essere effettuato ogni dieci anni (PSL).
- All’occorrenza, va effettuata una perizia psicologica prima di rilasciare la licenza per allievo conducente (SVI).
- L’idoneità alla guida deve essere accertata dal momento in cui interviene una disabilità (Buser).
- Occorrono un’informazione periodica sulle ultime novità e attività di sensibilizzazione (upi, SGV), per esempio
ad opera della Confederazione, dei Comuni e dei Cantoni, da imputare all’imposta sugli autoveicoli (SAB,
SBS).
- Va introdotto l’obbligo di frequentare lezioni con un maestro conducente durante la formazione iniziale (BE,
VD, ZG).
- Eventualmente va previsto un numero minimo di ore obbligatorie di istruzione alla guida (upi, VfV).
- L’educazione alla mobilità e alla sicurezza a tutti i livelli della formazione scolastica (misura 403) dovrebbe
essere realizzata rapidamente (FRE).
- La licenza di condurre in prova dovrebbe scadere dopo tre anni. Durante il periodo di prova devono poter
essere guidati soltanto veicoli con un peso limitato per unità di potenza (IGBF).
- Occorre sensibilizzare la popolazione sulla responsabilità individuale di ogni singolo utente della strada (Kal-
berer).
- Va migliorata la collaborazione tra gli specialisti che si occupano della formazione degli utenti della strada
(Kalberer).
- Per garantire la capacità di condurre, le lezioni pratiche di guida dovrebbero concentrarsi maggiormente sulla
sicurezza e la prevenzione degli incidenti. A chi si appresta a condurre un’automobile, per esempio, dovrebbero essere impartiti insegnamenti specifici volti a tener conto delle esigenze degli utenti della strada più vulnerabili (pedoni, ciclisti e motociclisti) (upi, VfV).
- Le licenze di condurre svizzere devono poter essere rilasciate soltanto dopo un esame in Svizzera. I questio-
nari dell’esame di teoria non devono essere pubblicati in Internet e devono essere distribuiti soltanto in una delle lingue nazionali svizzere, dato che anche le normative legali e la segnaletica stradale esistono solo in queste lingue (PSL).
- L’introduzione di un sistema di gestione della qualità per gli esami di conducente (misura 503) è un provvedi-
mento opportuno, la sua struttura rimane tuttavia da definire chiaramente; va in particolare stabilito se la Confederazione incaricherà interamente i Cantoni della definizione del sistema di garanzia della qualità, così come avviene per le verifiche successive dei veicoli, o se intende definire requisiti minimi a livello di ordinanza (upi, VfV).
- Per quanto riguarda la formazione di ingegneri specializzati nella sicurezza stradale (misura 311), è necessa-
rio che i corsi siano obbligatori per gli ingegneri che operano nella costruzione di strade (upi, VfV).