Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/95: Seconda revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 44 pagine

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supplementare “ermeticamente sigillato” e, per gli apparecchi o gli impianti refrigeranti, l’indicazione “Schiuma insufflata mediante gas fluorurati ad effetto serra”. La normativa CE lascia agli Stati membri la possibilità di chiedere l’etichettatura nella loro lingua nazionale. Questo regolamento CE è entrato in vigore il 1° aprile 2008. Di conseguenza, la merce svizzera di esportazione destinata all’UE deve già soddisfare questi nuovi requisiti di etichettatura.

L’adeguamento degli allegati dell’ORRPChim citati avviene nel corso del ravvicinamento dei requisiti di etichettatura svizzera alla normativa CE nonché della più ampia uniformità possibile dei requisiti di etichettatura per oggetti, apparecchiature e impianti in Svizzera.

Il regolamento CE 842/2006 del 17 maggio 200630 (Regolamento sui gas fluorurati a effetto serra) cita nell’allegato I parte 1 un elenco esplicito di sostanze stabili nell’aria e loro miscele che sono disciplinate. L’elenco è esaustivo ed enumera i gas fluorurati a effetto serra regolamentati dal Protocollo di Kyoto. Il regolamento CE 1494/2007 concernente l’etichettatura si applica per analogia soltanto per queste sostanze disciplinate dal Protocollo di Kyoto.

L’ORRPChim (allegato 1.5 n. 1 cpv. 1) cita per contro determinati criteri fisici volti a definire una sostanza come “stabile nell’aria”. Di conseguenza, in Svizzera, la normativa delle sostanze stabili nell’aria non è fondata su un elenco esaustivo di sostanze. Ciò va considerato nell’adeguamento degli allegati corrispondenti dell’ORRPChim. Nell’ambito della presente revisione dell’ORRPChim, le particolari prescrizioni di etichettatura, conformi al regolamento CE concernente l’etichettatura, sono richieste soltanto per le sostanze e le applicazioni elencate nel regolamento CE 842/2006. Pertanto, l’etichetta conforme alle norme CE è prescritta solo negli ambiti in cui è prescritta anche nella UE. Negli altri casi, le vigenti norme dell’ORRPChim rimangono sostanzialmente immutate (allegato 1.5 n. 5 cpv. 2; allegato 2.9 n. 4 cpv. 1; allegato 2.10 n. 2.3 cpv. 1 e 2; allegato 2.12 n. 4 cpv. 1 e 2). La rinuncia intenzionale a un’etichettatura completa delle sostanze stabili nell’aria conformemente alla definizione secondo l’allegato 1.5 numero 1 capoverso 1 ORRPChim, giusta le direttive del diritto CE, è dovuta alle seguenti considerazioni: a) la menzione del Protocollo di Kyoto nell’etichettatura particolare fa sì che l’etichettatura particolare possa essere richiesta soltanto per le sostanze che sono effettivamente oggetto del Protocollo di Kyoto; b) i fabbricanti svizzeri che esportano nella UE sarebbero economicamente svantaggiati dall’obbligo di etichettatura generale introdotto dalla UE; c) per determinanti oggetti, apparecchiature e impianti, l’ORRPChim richiede, come finora, in generale un’etichettatura delle sostanze refrigeranti o del gas a effetto serra impiegati (allegati 2.9 e 2.10).

L’impostazione conforme alla CE degli obblighi di etichettatura dei gas a effetto serra fluorurati comporta negli allegati 2.3 (solventi) e 2.11 (prodotti estinguenti) nuovi obblighi di etichettatura, e nei rimanenti allegati interessati all’adeguamento dei particolari obblighi di etichettatura già esistenti. Ciò conformemente alla normativa CE che include ugualmente il settore dei prodotti estinguenti e tutti i contenitori (per il trasporto, la conservazione e l’applicazione) delle sostanze in questione.

30 Regolamento (CE) numero 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 , su taluni gas fluorurati ad effetto serra (GU L 161 del 14.6.2006, p.1).