Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/1: 02.473 n Iv.pa. Hegetschweiler. Avamprogetto concernente la modifica della legge sul CO2 e del Codice delle obbligazioni per l'introduzione di incentivi per l'adozione di misure di efficienza energetica negli edifici · 13 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo

energetici. Il piano d’azione a favore dell’efficienza energetica (EC 2006) propone di ridurre il consumo energetico del 20%, rispetto allo scenario di riferimento, entro l’anno 2020.

• In terzo luogo, nell’ambito delle misure per l’incremento dell’efficienza energetica degli edifici l’UE ha già fatto qualche passo avanti rispetto alla Svizzera (certificazione e prescrizioni con valori minimi in materia di efficienza energetica complessiva degli edifici, direttiva 2002/91/EG Energy Performance in Buildigs Directive, EPBD). In particolare la direttiva concernente l’efficienza finale degli usi dell’energia e i servizi energetici obbliga gli Stati a ridurre annualmente almeno dell’1% il consumo di energia rispetto alla media dei consumi registrata sull’arco dei 5 anni precedenti la sua messa in vigore (obiettivo indicativo per il risparmio energetico).

Misure per la promozione delle energie rinnovabili nell’ambito delle produzione di calore:

• Programma europeo per l’energia sostenibile 2005-2008:

Si tratta di un programma di partenariato concordato fra l’UE e alcune organizzazioni private con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza dell’importanza delle energie rinnovabili e di modificare la panoramica offerta dal mondo dell’energia. Per il 2008 saranno definiti obiettivi di riferimento per tutti i tipi di energia rinnovabile, mentre tutti gli edifici dovranno disporre di un certificato energetico comprendente un esame della situazione attuale e proposte di miglioria. Nell’ambito delle case mono- e plurifamilliari già esistenti, un milione di appartamenti supplementari dovranno essere riforniti per il 50% mediante energie rinnovabili. Tale obiettivo vale anche per 50'000 edifici supplementari con superficie superiore a 1000 m2.

Le misure descritte nel presente rapporto risultano quindi compatibili con la politica perseguita dall’UE in questo ambito.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità e legalità

La legge sul CO2 si fonda sugli articoli 74 e 89 della Costituzione federale. Finora, essa prevedeva unicamente una tassa d’incentivazione il cui prodotto era integralmente ridistribuito alla popolazione e all’economia. Si tratta di sapere se la destinazione parzialmente vincolata della tassa sul CO2 proposta nel progetto di revisione rientri anche nelle competenze specifiche della Costituzione federale (art. 74 e 89).

La Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale ritiene che la destinazione parzialmente vincolata della tassa sul CO2 sia conforme alla Costituzione federale nella misura in cui l’effetto d’incentivazione della tassa sia prioritario. Di conseguenza, l’aliquota della tassa deve essere sufficientemente elevata in modo tale da incentivare le persone che vi sono soggette a comportarsi effettivamente secondo l’obiettivo previsto dalla legge. La Commissione ritiene che l’aumento progressivo della tassa previsto nella legislazione d’esecuzione lo garantisca.