Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/1: 02.473 n Iv.pa. Hegetschweiler. Avamprogetto concernente la modifica della legge sul CO2 e del Codice delle obbligazioni per l'introduzione di incentivi per l'adozione di misure di efficienza energetica negli edifici · 13 pagine
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prevede una tassa di almeno 50 franchi per ogni richiesta di riversamento della tassa presentata alla Direzione generale delle dogane. Per i proprietari di case monofamiliari che registrano un consumo di ca. 3000 litri di olio da riscaldamento e che quindi sarebbero chiamati a pagare al massimo 270 franchi all’anno, l’esenzione non rappresenta un’opportunità interessante, tenendo conto anche degli oneri imposti dal monitoraggio e dalle misure di riduzione delle emissioni di CO2.
Nell’ambito del monitoraggio annuale, i locatori esentati dal pagamento della tassa e che non la riversano ai propri conduttori devono provare di aver adottato misure che comportano una riduzione supplementare delle emissioni di CO2 e di non aver già trasferito l’onere degli investimenti sui conduttori.
4.3.2 Programma di incentivazione del risanamento energetico degli edifici
L’estensione del programma di incentivazione a tutta la Svizzera si fonda essenzialmente sul modello di attuazione elaborato in occasione del programma degli investimenti 1997/1999 di Energia 2000 e sul modello d’incentivazione armonizzato 2007 messo in atto dai Cantoni.
Il programma d’incentivazione sarebbe quindi attuato in comune dalla Confederazione e dai Cantoni, mentre la responsabilità spetterebbe comunque alla Confederazione. Il diritto ai contributi si estenderebbe ad esempio ai progetti di risanamento di edifici che adempiono le condizioni poste da MINERGIE®- Standard, che rispettano i limiti relativi al fabbisogno di energia da riscaldamento previsti dalla norma SIA 380/1, oppure che adempiono le condizioni specifiche (valori U) relative a singoli elementi della costruzione. Il contributo massimo sarebbe fissato al 30% dei maggiori costi supplementari non ammortizzabili registrati a confronto di un risanamento che comporterebbe unicamente migliorie estetiche, in altri termini i costi supplementari che in base al prezzo attuale dell’energia non possono essere compensati mediante risparmi energetici. Tale contributo dovrebbe quindi incentivare l’attuazione di investimenti supplementari in ambito energetico.
Il programma d’incentivazione può essere messo in atto su piattaforma elettronica facendo capo ai centri di elaborazione delle domande (uno per ogni regione linguistica) istituiti nell’ambito del programma EnergiaSvizzera e in collaborazione con i servizi cantonali competenti in materia di energia. I Cantoni, in qualità di operatori a stretto contatto con la popolazione, saranno responsabili dell’esame preliminare delle richieste e del controllo sul posto, nell’ambito della loro legislazione in materia di energia e di costruzioni. Il programma di incentivazione federale sarà coordinato con EnergiaSvizzera, con i programmi d’incentivazione cantonali e con le attività svolte nell’ambito della concessione di contributi globali. Queste attività dovranno però in ogni caso essere continuate. Per favorire la messa in atto del programma anche nell’ambito della legge sulla promozione dell’alloggio (LPrA RS 842), le attività dovrebbero essere coordinate o svolte in collaborazione con l’Ufficio federale delle abitazioni.
Il programma d’incentivazione dovrebbe riprendere le attività svolte nell’ambito del programma di risanamento messo in atto dalla Fondazione Centesimo per il clima che si concluderà nel 2009. Le attività connesse con il Centesimo per il clima