Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/1: 02.473 n Iv.pa. Hegetschweiler. Avamprogetto concernente la modifica della legge sul CO2 e del Codice delle obbligazioni per l'introduzione di incentivi per l'adozione di misure di efficienza energetica negli edifici · 13 pagine

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Il fabbisogno supplementare di personale per le attività relative alle esenzioni dalla tassa dipende dal numero di proprietari di immobili che, pur considerando l’impegno richiesto, riterranno economicamente interessante richiedere tale l’esenzione. L’applicazione della tassa sul CO2 è confrontata con richieste di esenzione, a partire dal 2008, presentate da circa 950 imprese e richiede complessivamente l’attribuzione di 13 unità lavorative supplementari ai seguenti servizi: DGD, UFAM e UFE. A ciò si devono aggiungere gli oneri relativi al personale assunti dall’Agenzia dell’energia per l’economia (AEnEc) che assiste le imprese nell’elaborazione e nell’attuazione degli impegni relativi alla riduzione delle emissioni di CO2. L’assistenza necessaria per i proprietari di immobili richiederebbe l’istituzione di un’unità specializzata all’interno dell’ AEnEc, oppure la creazione di un’agenzia separata.

4.3 Idoneità all’attuazione

4.3.1 Esenzione dalla tassa per i proprietari d’immobili

In base al Censimento del 2000 in Svizzera esistono quasi 1,5 milioni di edifici abitativi, comprendenti una quota del 56% di case monofamiliari.1 Annualmente vengono costruiti ca. 17'100 nuovi edifici abitativi, che comprendono circa 12'000 abitazioni monofamiliari (dati del 2006). In considerazione degli oneri amministrativi, non si può ipotizzare di procedere, analogamente a quanto messo in atto nel settore delle industrie, all’analisi specifica di ogni singolo caso per determinare gli obiettivi relativi alle immissioni future in base ai singoli potenziali di riduzione. Si potrebbe invece considerare la possibilità di fissare un obiettivo concernente l’intensità delle emissioni valido per le diverse categorie di edificio. Tale obiettivo assumerebbe la funzione di valore di riferimento da utilizzare per definire la quota di riduzione delle emissioni richiesta. Attualmente il valore di riferimento relativo ai risanamenti nel settore della produzione di calore e di acqua calda ammonta complessivamente a 21 kg di CO per m2 e corrisponde a circa 8 litri

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di olio da riscaldamento oppure 11 Nm3 di gas naturale. Il proprietario d’immobili che sostituisce il proprio impianto per la produzione di calore con un impianto che non emette CO2 è esentato dalla tassa. Vengono così a cadere gli oneri connessi con la procedura di esenzione.

Nell’ambito dell’attività di monitoraggio, i proprietari di stabili esenti dalla tassa devono comunicare annualmente il proprio consumo effettivo di energia. Per tener conto delle variazioni climatiche, i dati relativi al consumo di energia per la produzione di calore vengono rielaborati in base ai giorni di riscaldamento registrati nel relativo periodo. Nel caso in cui il conseguimento degli obiettivi risulti difficoltoso, anche i proprietari di stabili, analogamente a quanto succede nel settore industriale, possono acquistare un numero limitato di certificati esteri.

Nel caso ideale i proprietari di stabili che intendono chiedere l’esenzione si riuniscono possibilmente in grandi gruppi omogenei e territorialmente ermetici e acquistano il combustibile in comune. Essi sono quindi liberi di assumere impegni e fissare obiettivi comuni all’intero gruppo. Ciò consentirebbe di compensare all’interno del gruppo i diversi livelli di efficienza energetica degli edifici e di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei singoli proprietari. L’ordinanza sul CO2

1 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/09/01/key.html