Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/1: 02.473 n Iv.pa. Hegetschweiler. Avamprogetto concernente la modifica della legge sul CO2 e del Codice delle obbligazioni per l'introduzione di incentivi per l'adozione di misure di efficienza energetica negli edifici · 13 pagine
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quantità o i rimborsi. Secondo il diritto vigente in materia di locazione, ne consegue che il rimborso della tassa sul CO2 risultante da un’esenzione della stessa deve imperativamente essere restituito ai locatori.
Completando l’articolo di legge con un capoverso 3 si istituisce una disposizione di eccezione per i locatori, che non soggiacciono più alla tassa sul CO2. Possono conservare l’importo restituito della tassa sul CO2 nella misura in cui i costi d’investimento all’origine dell’esenzione dalla tassa non siano stati trasferiti sulla pigione. Rientrano nei costi di investimento sia i costi di prestazioni supplementari sotto forma di misure energetiche nel rapporto di locazione in corso sia i costi di misure adottate nel corso della costruzione dell’oggetto locato che sono all’origine dell’esenzione dalla tassa sul CO2. Questa restrizione è necessaria per evitare che il conduttore paghi due volte l’investimento, da un lato con la pigione e dall’altro, per quanto riguarda le spese accessorie, senza poter beneficiare del rimborso della tassa sul CO2. Il locatore ha dunque la possibilità di scegliere se aumentare la pigione o co nservare l’importo rimborsato della tassa sul CO2.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni sulle emissioni di CO2
4.1.1 Riversamento della tassa sul CO2 ai conduttori
In base a valutazione sommarie, la modifica del diritto delle obbligazioni che consente al locatore di utilizzare l’importo restituito della tassa sul CO2 a favore di misure di risanamento energetico, dovrebbe avere solo modeste ripercussioni sulle emissioni di CO2, come indicano i seguenti calcoli: in base all’aliquota massima di tassazione di 36 franchi per tonnellata di CO2 (ca. 9 centesimi per litro), il proprietario di una casa plurifamiliare che in media utilizza ogni anno 10'000 litri di olio da riscaldamento disporrebbe di un importo pari a circa 900 franchi all’anno per le misure di risanamento. Vi è quindi da attendersi un sensibile incremento degli investimenti solo da parte dei proprietari di stabili istituzionali, nella misura in cui i relativi conduttori non saranno tutti messi al beneficio di introiti analoghi.
I proprietari devono dimostrare che l’importo riversato viene utilizzato per l’attuazione di misure di risanamento. Possono quindi essere considerate solo le ripercussioni sulle emissioni di CO2 derivanti da misure che non avrebbe attuato senza il riversamento della tassa. Se la decisione sull’utilizzazione dell’importo riversato spetta unicamente al proprietario, si deve tener conto di un incremento del rischio che i soldi vengano incamerati. Infatti l’esiguità degli importi rende più difficile provare che sia stato effettuato un investimento supplementare.
4.1.2 Destinazione parzialmente vincolata della tassa sul CO2
Per le misure di incentivazione saranno a disposizione annualmente circa 200 milioni di franchi che dovrebbero consentire, in particolare col passare degli anni, una significativa riduzione delle emissioni di CO2. Infatti gli effetti dell’incentivazione si sommeranno anno dopo anno grazie alla lunga durata di vita degli investimenti effettuati. Gli interventi sono necessari in particolare nell’ambito