Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/1: 02.473 n Iv.pa. Hegetschweiler. Avamprogetto concernente la modifica della legge sul CO2 e del Codice delle obbligazioni per l'introduzione di incentivi per l'adozione di misure di efficienza energetica negli edifici · 13 pagine
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La modifica dell’ordinanza concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali (OLAL) incentiverà ulteriormente gli investimenti che comportano una diminuzione delle emissioni energetiche di CO2. La proposta contenuta nella mozione della CAPTE-N (06.3015, cfr. n. 1) approvata dalle due Camere è sostenuta dal gruppo di lavoro sul diritto in materia di locazione, in seno al quale sono rappresentate le principali organizzazioni di locatori e conduttori. La modifica dell’ordinanza dovrebbe entrare in vigore nel 2008.
3 Commento ai singoli articoli
3.1 Legge sul CO2
Art. 10 Utilizzazione del prodotto della tassa
La legge dell’8 ottobre 1999 sul CO2 prevede la restituzione integrale del prodotto della tassa. Il completamento del vigente articolo 10 con un nuovo capoverso 2 consente di destinare in modo vincolato una parte degli introiti. Il 21 marzo 2007, l’Assemblea federale ha approvato un meccanismo che vincola l’introduzione della tassa sul CO2 e la sua aliquota al rispetto di determinati valori di emissione predefiniti. Dal 1°gennaio 2008 sarà prelevata sui combustibili una tassa pari a 12 franchi per tonnellata di CO2: ciò corrisponde a circa 3 centesimi per litro di olio da riscaldamento. Gli introiti per il 2008 sono valutati a circa 220 milioni di franchi. Molto probabilmente, l’aliquota della tassa sarà raddoppiata nel 2009 e triplicata nel 2010, poiché non sarà possibile rispettare le previste riduzioni di emissioni di CO2 per i combustibili. Un aumento dell’aliquota a 24 franchi e in seguito a 36 franchi per tonnellata di CO2 comporta un incremento corrispondente degli introiti, che dal 2010 potranno raggiungere 600 milioni di franchi all’anno. In seguito all’effetto di incentivazione della tassa gli introiti tenderanno a diminuire.
Un terzo del prodotto della tassa è destinato al finanziamento di misure volte a ridurre le emissioni di CO2 negli edifici. I fondi stanziati a tale scopo non dovranno tuttavia superare 200 milioni di franchi all’anno, di cui 30 milioni sono previsti per promuovere l’impiego di energie rinnovabili nel settore immobiliare. Queste cifre corrispondono al 2 per cento circa dell’IVA sugli agenti energetici domandato nell’iniziativa parlamentare Kunz. I rimanenti 170 milioni di franchi saranno utilizzati in primo luogo per il risanamento energetico di edifici, che corrispondono all’1 per cento circa degli importi annui investiti nel settore immobiliare. Sono considerate misure di risanamento energetico degli edifici tutte le misure di ammodernamento degli stabili volte a ridurre il consumo di energia.
3.2 Codice delle obbligazioni
Art. 257a
Le spese accessorie sono la remunerazione dovuta per le prestazioni fornite dal locatore o da un terzo in relazione all’uso della cosa. Secondo il principio dei costi effettivamente sostenuti, il locatore deve documentare i costi che fa valere e nel contempo deve beneficiare delle eventuali riduzioni accordate, come gli sconti di