Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 112 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo
Nel contempo vanno anche regolamentate esplicitamente le diverse possibilità di riclassificazione dei farmaci. Essa potrà avvenire:
- nell'ambito delle revisioni regolari effettuate dall'Istituto, e
- su domanda del titolare dell'omologazione.
Tutte queste modifiche sono indipendenti dalla durata dell'omologazione dei singoli medicamenti e possono, sulla base di una valutazione dei rischi potenziali, andare in entrambe le direzioni, ossia verso l'attribuzione a una categoria di dispensazione inferiore così come a una superiore. La riclassificazione di altri medicamenti appartenenti allo stesso gruppo in modo da adeguarli allo stato della scienza e della tecnica verrà attuata a livello di ordinanza.
Le osservazioni fatte durante questi primi anni di applicazione della legislazione sugli agenti terapeutici suggeriscono inoltre di intervenire a livello di ordinanza per, per esempio, adeguare le disposizioni concernenti la lista di sostanze oppure per definire una normativa unitaria della dispensazione di medicamenti da parte di supplenti (persone con una formazione specifica, supervisionate da persone autorizzate alla dispensazione). Di tutto ciò si terrà adeguatamente conto al momento di elaborare la legislazione d'applicazione della presente revisione.
Vietare la dispensazione diretta
Ad eccezione del Cantone di Basilea Città, in tutti i Cantoni svizzero-tedeschi i medici sono autorizzati, a determinate condizioni, a dispensare medicamenti ai loro pazienti, al di fuori dei casi di emergenza e delle visite a domicilio. Nella Svizzera romanda e nella Svizzera italiana questa pratica è vietata o estremamente limitata48.
In tutta la Svizzera, i medicamenti per uso veterinario vengono dispensati principalmente dai veterinari. Non vi sono restrizioni cantonali come nella medicina umana. Questa differenza di regolamentazione si spiega da un lato con l'importanza degli animali da reddito. Nella maggior parte dei casi, il veterinario si reca in fattoria e dopo aver effettuato la diagnosi dispensa il preparato necessario. Il legislatore ha d'altronde tenuto conto della realtà del mercato. Per decenni i produttori e i grossisti49 di medicamenti veterinari, che rappresentano una quota di mercato dell'80 per cento, si sono rifiutati di rifornire le farmacie. Di fatto, a queste ultime continua ad essere impedita la vendita di questi prodotti, malgrado il legislatore abbia sempre riconosciuto loro questa competenza. A metà del 2004, la Commissione della concorrenza è giunta alla conclusione che l'accordo fra produttori e grossisti era contrario alla legislazione sui cartelli50.
Il disciplinamento della dispensazione, da parte dei medici, di medicamenti per uso umano è già stata al centro di accese discussioni nel 1993, in occasione dell'elabora-
48 La dispensazione, da parte dei medici, di medicamenti per uso umano è disciplinata in modo differente da Cantone a Cantone. La pratica è autorizzata in tredici Cantoni (BL, SO, AI, AR, GL, LU, OW, NW, SG, SZ, TG, UR, ZG) e vietata in altri in nove (AG, BS, FR, GE, JU, NE, TI, VD, VS). Quattro Cantoni (BE, GR, SH, ZH) applicano un sistema misto (prima dispensazione a BE e GR; per l'autorità di esecuzione questa regolamentazione è difficile da controllare, tanto che viene spesso aggirata; autorizzazione al di fuori dei grandi agglomerati a SH e (finora) a ZH).
49 Di regola, l'attività di produttori e grossisti si limita al settore veterinario o a quello umano.
50 Commissione della concorrenza, ottobre 2004 (http://www.admin.ch/cp/i/[email protected])