Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 112 pagine
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zione della LAMal. Per non compromettere il progetto nel suo complesso, l'idea di adottare una normativa uniforme a livello nazionale è stata scartata e si è deciso di lasciare ai Cantoni la competenza normativa. Il problema è assai delicato, poiché riguarda da un lato la sovranità cantonale, mentre dall'altro tocca gli interessi economici di una categoria professionale assai influente sul piano politico.
Le differenti normative cantonali sono all'origine di conflitti che da decenni oppongono apertamente i medici ai farmacisti51. Nei Cantoni di Zurigo e di Basilea Campagna, per esempio, le discussioni riguardanti l'introduzione di una nuova normativa in materia di dispensazione diretta si protraggono ormai da anni. Un ricorso dell'associazione dei farmacisti del Cantone di Zurigo è attualmente pendente presso il Tribunale federale. Varie sentenze e votazioni popolari hanno portato a una situazione di stallo.
Questa situazione poco soddisfacente ha suscitato vari interventi parlamentari, senza che si arrivasse comunque a chiedere apertamente la limitazione della dispensazione diretta52.
Da un confronto con l'estero risulta che nessun altro Paese dell'OCSE permette ai suoi medici di dispensare medicamenti in modo incondizionato. In un rapporto congiunto sul sistema sanitario svizzero, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e l'OCSE criticano gli incentivi economici risultanti dalla dispensazione di medicamenti da parte dei medici53.
La dispensazione, da parte dei medici, di medicamenti permette di garantire alla popolazione un certo rifornimento di medicamenti. Questo vantaggio è comunque assai relativo in una realtà come quella attuale, caratterizzata dalla vendita per corrispondenza di medicamenti, dall'affidamento di persone anziane e inferme alle cure di servizi extraospedalieri e dall'accresciuta mobilità della popolazione attiva.
Considerati l'effetto incentivante di questa pratica e l'evoluzione dei quantitativi54, la dispensazione diretta di medicamenti da parte dei medici ha messo in luce un problema assai rilevante: il conflitto d'interessi cui sono confrontati i medici. Da un lato, infatti, sono i medici a stabilire il tipo di trattamento da seguire; attraverso la prescrizione di ricette determinano anche la domanda da parte dei pazienti di uno specifico preparato. D'altro canto, la vendita di questi medicamenti rappresenta per loro una fonte di reddito, che può essere anche notevole. L'esperienza nei Paesi esteri e la letteratura specialistica lasciano supporre che l'interdipendenza fra pre-
51 Cfr. anche la votazione cantonale sul disciplinamento della dispensazione, da parte dei medici, di medicamenti, svolta nel Cantone di Berna nel 1993.
52 Cfr. per es. Mo. Ory (06.3713), «Disciplinamento delle prescrizioni mediche».
53 Disponibile in francese: OCDE/OMS (2006), Rapport de l'OCDE sur le système de santé suisse, OCDE, Paris.
54 In numerosi studi si è cercato di stabilire se la dispensazione diretta permetta di contenere maggiormente i costi rispetto alla dispensazione in farmacia. Nel loro studio, Konstantin Beck, Ute Kunze e Willy Oggier sono giunti alla conclusione che nei Cantoni in cui è autorizzata la dispensazione diretta, una volta corrette le differenze socioeconomiche, il costo annuo pro capite dei medicamenti supera di 243 franchi quello calcolato nei Cantoni in cui tale pratica è vietata. Risulta invece più ridotta, come previsto dai ricercatori, la differenza di costi fra i Cantoni che autorizzano la dispensazione diretta e quelli con un sistema misto: la differenza annua per abitante è di 35 franchi, che rimane pur sempre assai significativa (cfr. Konstantin Beck, Ute Kunze e Willy Oggier, «Selbstdispensation: Kosten treibender oder Kosten dämpfender Faktor?», in Managed Care 6/2004).