Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 112 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 39Fedlex · Rapporto esplicativo
Accanto a queste nuove disposizioni specifiche, è certo possibile applicare direttamente la LPD e il suo apparato di ordinanze.
Nell'ambito della presente revisione va infine adeguato anche l'articolo 63 LATer, affinché il Consiglio federale possa disciplinare la comunicazione dei dati che sono necessari per l'esecuzione di leggi federali nel settore della sanità. Ciò è particolarmente importante e urgente soprattutto in vista della lotta contro eventuali epidemie.
Disposizioni penali
La revisione della parte generale del Codice penale, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, richiede un adeguamento delle disposizioni penali della LATer. Si tratta in particolare di armonizzare le pene previste dagli articoli 86 e 87 al nuovo sistema di sanzioni introdotto nel CP. Occorrono anche alcuni interventi di tipo redazionale. Sulla scia di difficoltà obiettive incontrate in passato sul piano probatorio, con l'articolo 86a si impone inoltre di introdurre una nuova disposizione penale.
La definizione di «medicamento» non è modificata
Durante l'elaborazione della legge sugli agenti terapeutici si era rinunciato volutamente a riprendere alla lettera le definizioni in vigore nella CE69. Innanzitutto si riteneva che fossero troppo particolareggiate rispetto agli usi della tecnica legislativa elvetica; inoltre, si voleva evitare che la legislazione federale andasse ritoccata ogni qual volta intervenissero seppur minime modifiche a livello europeo. La concretizzazione delle varie definizioni è pertanto stata lasciata nelle mani del Consiglio federale.
Nell'ambito della presente revisione, la questione riguardante l'armonizzazione della definizione di medicamento alle definizioni comunitarie è stata nuovamente riconsiderata.
La revisione in corso della legge federale del 9 ottobre 199270 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) intende adeguare ogni singola definizione a quelle della normativa europea. Poiché la definizione di medicamento data dalla legislazione elvetica è molto simile a quella in vigore nella CE, anche una volta che l'armonizzazione della legislazione sulle derrate alimentari rispetto alla CE sarà definitiva, con ogni probabilità non emergeranno particolari problemi di delimitazione dei vari concetti. I Paesi della CE, malgrado applichino una definizione unitaria, constatano sovente che casi equivalenti sono giudicati in termini diversi.
Adeguare la definizione comunitaria al linguaggio giuridico svizzero e andare nei dettagli (comprendendo medicamenti per uso veterinario, sangue e emoderivati) non renderebbero la definizione più comprensibile di quanto non lo sia già. Benché la definizione di medicamento applicata in Svizzera non coincida completamente con quella europea, un adeguamento non appare necessario.
69 Messaggio del 1° marzo 1999 sulla LATer, FF 1999 2959
70 RS 817.0