Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 112 pagine
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Art. 7 cpv. 1
Il rispetto della Buona prassi di fabbricazione è condizione imprescindibile per ottenere un'autorizzazione, e va quindi verificato72. Questo deve valere anche per le sostanze ausiliarie farmaceutiche, che sono soggette a un'autorizzazione di fabbricazione e per cui è dunque necessario garantire che ci si è attenuti alla Buona prassi.
Art. 8 Principio dell'immissione in commercio
Oltre ai requisiti della farmacopea, per l'immissione in commercio di medicamenti e di sostanze ausiliarie farmaceutiche è necessario attenersi anche alle prescrizioni di altri testi di riferimento riconosciuti dall'Istituto. L'articolo 8 deve essere adeguato di conseguenza, poiché le norme che dovrà in questo caso definire l'Istituto devono essere sancite a livello di legge, e non possono pertanto essere stabilite unicamente sulla base della possibilità di delega prevista dall'articolo 82 capoverso 2. L'adeguamento è reso necessario dal secondo pacchetto di ordinanze del Consiglio d'Istituto entrato in vigore nell'ottobre 2006 (cfr. art. 3 dell'ordinanza del 22 giugno 200673 sui medicamenti complementari e fitoterapeutici nonché l'art. 1a e l'allegato dell'ordinanza dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l'emanazione della farmacopea e il riconoscimento di altre farmacopee74).
Art. 9 cpv. 2 lett. b, 2bis, 2quater(nuovi) e 4
ad cpv. 2 lett. b
La modifica proposta per i testi francese e italiano è di natura puramente redazionale.
ad cpv. 2bis
Il capoverso si limita a precisare che la fabbricazione di medicamenti ai sensi del capoverso 2 lettere a–cbis rappresenta una cosiddetta fabbricazione per conto terzi.
ad cpv. 2ter
Questo capoverso, approvato dal Parlamento il 13 giugno 200875, conferisce al Consiglio federale la facoltà di stabilire i criteri qualitativi e quantitativi che devono soddisfare i medicamenti fabbricati secondo i capoversi 2 lettere a-cbis e 2bis. Per ragioni legate alla sistematica della legge, questa normativa viene trasposta in un nuovo capoverso 2quater.
La nuova disposizione introdotta al capoverso 2ter consente a un'azienda titolare di un'autorizzazione di fabbricazione (ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. b e c LATer) di produrre, di propria iniziativa, medicamenti destinati a una clientela di nicchia. Essa può venderli poi a chi detiene un'autorizzazione per il commercio al dettaglio ai sensi dell'articolo 30 LATer. Anche in questo caso intervengono le misure per
72Le cosiddette GMP (Good Manufacturing Practices).
73 RS 812.212.24
74 RS 812.214.11
75 FF 2008 4583; queste disposizioni approvate nell'ambito della prima tappa della revisione della LATer entreranno in vigore presumibilmente alla fine del 2009.