Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 112 pagine
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Incongruenze durature nella classificazione non possono essere scusate dal punto di vista della sicurezza dei medicamenti e minano la credibilità e la trasparenza di questo strumento. In caso di necessità l'Istituto adegua anche la classificazione di medicamenti analoghi (per es. i generici), in modo da rispecchiare in maniera unitaria lo stato della scienza e della tecnica. Le disposizioni corrispondenti dovranno essere emanate a livello di ordinanza.
Riconsiderare un'attribuzione ai sensi del capoverso 2 può portare alla classificazione in una categoria superiore o inferiore, indipendemente dalla durata di omologazione del medicamento in questione (vedi anche art. 16c). Il Consiglio federale regolerà i dettagli relativi alle diverse possibilità di adeguamento della classificazione.
Art. 24 cpv. 1 lett. b, c e cpv. 1bis(nuovo)
ad cpv. 1 lett. b e c
L'autorizzazione a dispensare medicamenti soggetti a prescrizione medica viene concessa esclusivamente ai farmacisti. Il restante personale sanitario (medici, dentisti e veterinari) è autorizzato a utilizzare medicamenti, ma non più a dispensarli. In questo modo sono garantiti l'approvvigionamento di emergenza, l'impiego negli studi dentistici nonché nelle cure in caso di visita a domicilio (medicina umana e veterinaria). Per applicare la legge occorre assicurarsi che i medicamenti che sono oggi dispensati negli studi medici non vengano fatturati dai medici, sotto il pretesto di un loro impiego, solo allo scopo di eludere il divieto. Le disposizioni d'esecuzione terranno conto di questo aspetto.
L'eccezione a questo divieto di principio è disciplinata nell'articolo 25a.
La dispensazione sotto controllo è riservata al farmacista o al droghiere. Questa normativa non autorizza alcuna dispensazione da parte di un medico libero professionista (questi non è né un aiuto farmacista né un aiuto droghiere).
Per evitare inutili scarti di medicamenti, la confezione aperta durante l'impiego dovrebbe essere consegnata al paziente. A questo scopo andrebbe scelta la confezione più piccola disponibile sul mercato, eventualmente potrebbe bastare anche un campione non in vendita.
ad cpv. 1bis (nuovo)
La mozione CSS-CN (07.3290), «Nuovo disciplinamento dell'automedicazione», richiede una dispensazione semplificata dei medicamenti della categoria B, senza tuttavia mettere in pericolo la sicurezza delle cure. Per questo motivo i medicamenti adatti a questo scopo della categoria di dispensazione B in vigore dovrebbero poter essere dispensati autonomamente dai farmacisti. Devono essere contraddistinti in una maniera speciale e classificati in una categoria di dispensazione separata. Questi medicamenti continuano tuttavia, malgrado la possibilità di ottenerli senza ricetta medica, a essere soggetti a prescrizione; anche nel loro caso, per esempio, la pubblicità continuerà a essere vietata.
Per garantire la sicurezza delle cure, la dispensazione di questi medicamenti può essere effettuata solo con la consulenza di un farmacista e solo personalmente. Di conseguenza, a uno specialista non è consentito dispensare, pur se sotto il controllo