Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 112 pagine

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di una persona autorizzata (art. 24 cpv. 1 lett. c). I farmacisti devono documentare la dispensazione autonoma di medicamenti della categoria di dispensazione B. I requisiti corrispondenti saranno disciplinati a livello di ordinanza.

Art. 25 cpv. 1 lett. a e b nonché cpv. 3-5

Il capoverso 1 lettera a viene adeguato sulla scorta della modifica introdotta nell'articolo 24, che vieta ai medici la dispensazione diretta. Anche in questo caso la dispensazione sotto controllo è riservata al farmacista o al droghiere. Questa normativa non autorizza nessuna dispensazione da parte di un medico libero professionista (questi non è né un aiuto farmacista né un aiuto droghiere).

L'eccezione a questo divieto di principio è disciplinata nell'articolo 25a.

Ora i droghieri potranno dispensare tutti i medicamenti non soggetti a prescrizione, come richiesto dalla mozione CSS-CN (07.3290), «Nuovo disciplinamento dell'automedicazione»; occorre pertanto adeguare il capoverso 1 lettera b nonché il capoverso 3 e 4. La differenziazione tra i medicamenti non soggetti a prescrizione (categorie di dispensazione C e D) viene a cadere, quella tra medicamenti non soggetti a prescrizione e medicamenti in vendita libera (categoria di dispensazione E) rimane inalterata. A seguito dell'unificazione tra le categorie C e D, i medicamenti attualmente classificati in queste categorie sono sottoposti a verifica, per stabilire se potrebbero eventualmente essere attribuiti alla categoria dei medicamenti soggetti a prescrizione o alla categoria dei medicamenti in vendita libera: rispettivamente la categoria B e la categoria E (vedi anche il rapporto sulla revisione della LOTC85).

I Cantoni possono predisporre che i terapeuti che dispongono di una formazione specifica dispensino ai loro pazienti medicamenti della medicina complementare senza indicazione (cpv. 5). Al momento di formulare la sua diagnosi, il terapeuta stabilisce individualmente per ogni paziente l'indicazione, il dosaggio e l'impiego del medicamento: egli è pertanto responsabile della consulenza personale al momento della dispensazione. Questa precisazione è necessaria per poter parificare i terapeuti senza formazione medica ai medici.

Art. 25a (nuovo) Dispensazione da parte di altri operatori sanitari

Anche in caso di divieto della dispensazione diretta, il rifornimento di medicamenti è assicurato in maniera capillare (p. es. nelle regioni periferiche): da un lato, attraverso l'utilizzazione (sempre ammessa) di medicamenti da parte del medico nell'ambito delle cure; d'altro lato, in caso di malattie croniche attraverso la dispensazione da parte dei servizi extraospedalieri e la vendita per corrispondenza (p. es. per i diabetici). Ciò riguarda quei Cantoni, come il Vallese e Friburgo, in cui esiste la ripartizione tra farmacisti e medici («Rezeptur-Modell»).

Un divieto della dispensazione diretta incontrerà la forte opposizione dei medici interessati. Il Consiglio federale tiene conto di questa realtà politica, concedendo ai Cantoni la possibilità di autorizzare altri operatori sanitari a dispensare tutti i medicamenti, se la farmacia pubblica più vicina non è raggiungibile con i mezzi pubblici in un tempo ragionevole. Questo tempo dovrebbe essere specificato in un'ordinanza del Consiglio federale.

85 Cfr. nota 6.