Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 112 pagine

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secondo quanto definito dal Consiglio federale (art. 24 cpv. 3 LATer)86. Non disciplina, invece, l'utilizzazione di medicamenti non soggetti a prescrizione. I Cantoni possono stabilire autonomamente chi è autorizzato a utilizzare questi medicamenti a titolo professionale. Ciò è rilevante anche per quei professionisti, quali tatuatori ed estetisti, che nell'esercizio del loro mestiere sono chiamati a utilizzare regolarmente medicamenti.

L'introduzione di un'autorizzazione obbligatoria per l'utilizzazione di medicamenti a titolo professionale si giustifica in particolare anche nel caso di persone che utilizzano esclusivamente prodotti non soggetti a prescrizione. L'utilizzazione regolare di medicamenti comporta per sua stessa natura dei rischi, per cui appare opportuno prevedere un controllo preliminare allo scopo di tutelare la salute pubblica.

I Cantoni possono prevedere, sulla scorta del capoverso 3, altre condizioni per l'ottenimento di un'autorizzazione. Definiscono, inoltre, le procedure e conducono controlli regolari delle aziende, degli studi medici e delle farmacie. Nell'esercizio delle loro funzioni, i Cantoni sono naturalmente tenuti a riferirsi alle norme riconosciute delle scienze mediche e farmaceutiche nell'ambito della prescrizione e della dispensazione, e alla specificazione di quest'ultime fornita dal Consiglio federale sulla scorta dell'articolo 26 capoverso 1 secondo periodo.

Art. 33

Poiché ora comprende anche i dispositivi medici, la nuova normativa concernente i vantaggi pecuniari è stata trasposta al capitolo 4, che contempla disposizioni comuni applicabili ai medicamenti e ai dispositivi medici (cfr. i commenti alla nuova sezione 2a: Divieto di vantaggi pecuniari e obbligo di dichiarare). Per questa ragione l'articolo 33 può essere abrogato.

Art. 40 cpv. 1

Finora tutte le registrazioni e i documenti di rilievo relativi all'utilizzo di sangue e di emoderivati dovevano essere conservati per 20 anni. Con l'approvazione della direttiva 2002/98/CE, nella CE è stato introdotto un obbligo di conservazione di 30 anni, principalmente per quanto riguarda documenti importanti per ricostruire il percorso compiuto dal sangue o dai suoi derivati. Nella CE, ciò va garantito in particolare per derivati considerati importanti. Per adeguarsi al diritto comunitario, anche in Svizzera si prolungherà d'ora in poi a 30 anni l'obbligo di conservare documenti importanti per ricostruire il percorso del sangue e dei suoi derivati.

Art. 42 cpv. 3

Il Consiglio federale ha già oggi la possibilità di impedire l'immissione in commercio e la somministrazione ad animali da reddito di medicamenti per uso veterinario non omologati e preparati secondo una formula magistralis (art. 9 cpv. 2 lett. a LATer), i cui eventuali residui negli alimenti potrebbero avere effetti problematici. Questa facoltà deve essere estesa a tutti i medicamenti non soggetti a un'omologa-

86 Il Consiglio federale ha definito agli art. 27a ss. OM i gruppi di professioni che possono ottenere un'autorizzazione per utilizzare medicamenti soggetti a prescrizione.