Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 112 pagine

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tà cantonali, incaricate da parte loro di controllare il commercio al dettaglio. Va di conseguenza adeguato anche il periodo che introduce la lista di misure al capoverso

2. Rispetto al testo attualmente in vigore, nel capoverso 4 vengono ora precisate solo le disposizioni particolari della LATer. La possibilità, per le autorità doganali, di rivolgersi alle autorità di esecuzione è mantenuta, ma è trasferita al capoverso 5. Le modifiche dell'articolo 66 non concernono le autorità doganali; nulla cambierà nella procedura attualmente applicata e non si prevede alcuna mansione supplementare.

Prima di decidere le misure adatte e necessarie occorre aver chiarito, nei termini di legge, la situazione; l'accertamento dei fatti si fonda sulle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968120 sulla procedura amministrativa (PA) e della legge federale del 4 dicembre 1947121 di procedura civile (PC).

A complemento dei mezzi di prova precisati dalla PA e dalla PC, i nuovi capoversi 3 e 5 estendono ora leggermente lo spettro delle possibili misure istruttorie, a condizione che sussista un sospetto fondato di infrazione alla legislazione sugli agenti terapeutici. Secondo il capoverso 3, le autorità di esecuzione sono espressamente legittimate a ordinare merce sotto falso nome, ossia in incognito. In questo modo si intende lottare soprattutto contro le infrazioni all'obbligo di omologazione dei medicamenti, in altre parole contro il commercio di medicamenti che sottostanno a questo obbligo ma che non sono stati riconosciuti dalle autorità; in secondo luogo anche a infrazioni all'obbligo di ottenere un'autorizzazione (di fabbricazione, smercio, importazione, esportazione o dispensazione). Se l'Istituto o i servizi cantonali competenti ordinassero la merce a loro nome, i responsabili sarebbero subito messi in guardia e riuscirebbero a sottrarsi alle misure amministrative o alle sanzioni penali. Questa nuova misura istruttoria, però, può essere presa solo a condizione che vi sia un sospetto fondato di fabbricazione, importazione, esportazione o immissione in commercio illecite (lett. a). Un'ordinazione sotto falso nome, inoltre, è possibile solo se gli accertamenti effettuati in precedenza non hanno dato alcun risultato, non hanno prospettive di riuscita o si rivelano particolarmente difficili (lett. b).

La lettera b consentirà d'ora in poi alle autorità di esecuzione di esigere dai fornitori di servizi postali, in particolare dalla Posta svizzera, il nome del titolare di una casella postale. Capita sovente, infatti, che i pacchi sospetti siano trattenuti alla dogana, ma risulta poi impossibile individuare il destinatario, proprio perché utilizza una casella postale. La presente modifica permetterà di colmare questa lacuna. Poiché si tratta di una restrizione al segreto postale e tocca pertanto i diritti sanciti dall'articolo 13 della Costituzione federale122, è assolutamente necessario porre una base legale esplicita. Così come ogni restrizione a un diritto garantito costituzionalmente, anche questa è ammissibile solo se proporzionale e decisa nell'interesse della collettività. A queste condizioni, i fornitori di servizi postali sono tenuti a fornire alle autorità le informazioni necessarie; non commettono, in tal caso, violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunicazioni, normalmente punita dall'articolo 321ter CP.

La persona interessata deve essere messa al corrente al più tardi al termine della procedura (cpv. 6). Le è evidentemente riservato il diritto di verificare la conformità dell'inchiesta svolta nei suoi confronti mediante ricorso di fronte a un tribunale. Se è

120 RS 172.021

121 RS 273

122 RS 101