Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 112 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 81Fedlex · Rapporto esplicativo

dal prezzo del mercato»125. E, più avanti, precisa che «considerato il carattere delicato dei loro compiti, le unità con compiti di vigilanza sull'economia e sulla sicurezza […] non forniscono prestazioni commerciali accessorie»126.

I servizi di cui è questione all'articolo 69 capoverso 2 della presente modifica non corrispondono a questa definizione dei servizi a pagamento, poiché:

- non mirano a ottenere un guadagno, ma derivano da una domanda esplicita e ad hoc inoltrata da un'istanza pubblica svizzera o internazionale (autorità, organizzazioni internazionali). Lo scopo dell'Istituto, in tal caso, è semplicemente quello di coprire i relativi costi;

- il quadro entro il quale sono prestati non ha le caratteristiche di un «mercato» poiché, anche se esiste più di un potenziale fornitore di servizi (per es. altre istanze nazionali di controllo dei medicamenti), viene fatto ricorso alle competenze specifiche di Swissmedic;

- in questo caso, quindi, non esiste un mercato che stabilisce i prezzi dei servizi secondo il meccanismo della domanda e dell'offerta.

La nuova formulazione del capoverso 2 tiene conto di questi aspetti e limita la fornitura di questo tipo di servizi alle autorità nazionali e internazionali. Tenuto conto dell'orientamento deciso dal principio 15 del rapporto sul governo di impresa127, va esclusa qualsiasi forma di concorrenza tra l'Istituto e i fornitori privati.

Art. 70 Obiettivi strategici

Oggi il Consiglio federale guida le attività dell'Istituto mediante un mandato di prestazioni quadriennale e un accordo di prestazione annuale concordato tra l'Istituto e il DFI. Secondo il rapporto sul governo di impresa (principio 17) occorre consolidare l'indipendenza delle unità scorporate alle quali sono affidati compiti di vigilanza sull'economia e sulla sicurezza (come è il caso dell'Istituto), attribuendo ai rispettivi consigli di amministrazione la competenza di stabilire obiettivi strategici. Per un'unità come l'Istituto, l'approvazione da parte del Consiglio federale potrebbe essere tralasciata. Nel presente caso, tuttavia, questa viene mantenuta in accordo con l'Istituto (cpv. 1). Da un lato, il fatto che gli obiettivi strategici saranno definiti e proposti dal Consiglio d'Istituto garantisce a questo una maggiore libertà; dall'altro, con la sua approvazione il Consiglio federale conserva un ruolo attivo e può anticipare l'evoluzione dell'Istituto.

Negli obiettivi strategici, inoltre, è possibile introdurre delle modifiche, sulla base della verifica effettuata annualmente dal Consiglio d'Istituto. Anche queste modifiche devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio federale (cpv. 2).

Gli obiettivi strategici sono tuttavia uno strumento che va ancora definito, poiché il rapporto sul governo d'impresa non propone un approccio standard in questo ambito. Secondo l'interpretazione condivisa dal Consiglio federale e dal Consiglio d'Istituto, gli obiettivi strategici quadriennali devono essere oggetto di una discussione tra di

125 FF 2006 7567

126 FF 2006 7598

127 Secondo il rapporto sul governo d'impresa (principio 15), gli istituti autonomi di diritto pubblico possono fornire prestazioni commerciali accessorie solo se queste sono strettamente legate al loro compito principale, non ne pregiudichano l'adempimento, non hanno effetti di distorsione sulla concorrenza e nel complesso permettono di coprire almeno i costi.