Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 112 pagine

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entrata in vigore, l'accesso a internet è diventato ancora più semplice e diffuso. Considerata la crescente informatizzazione del settore sanitario («e-Health») è possibile presupporre che, per l'entrata in vigore della presente revisione, con ogni probabilità tutti gli specialisti potranno accedere al compendio dei medicamenti sotto forma elettronica. Questa forma di pubblicazione, inoltre, garantisce loro, rispetto al volume stampato, un accesso più rapido e aggiornato a tutte le informazioni disponibili sui medicamenti omologati.

Art. 67a (nuovo) Banca dati

Sulla scorta del miglioramento delle procedure garantito dal nuovo articolo 26 capoverso 1 LATer, è opportuno introdurre a livello nazionale anche uno strumento per ridurre le lacune informative nel settore pediatrico. I relativi dati vanno raccolti, trattati e utilizzati in vista, appunto, di migliorare le procedure.

A questo scopo, il presente articolo pone la base giuridica che consentirà al Consiglio federale di legiferare sull'istituzione, a livello nazionale, di banche dati concernenti la prescrizione e la dispensazione di medicamenti a determinate fasce della popolazione, in particolare ai pazienti pediatrici.

Per il caso in cui il Consiglio federale decidesse di fare uso di questa facoltà, esso potrà stabilire a quali autorità attribuire il compito di gestire le banche dati; nelle condizioni attuali, non si tratterà probabilmente dell'Istituto, poiché le banche dati vanno considerate piuttosto uno strumento di politica sanitaria globale, che dovrebbe essere indipendente dalle procedure di omologazione e di sorveglianza del mercato dei medicamenti. Mediante le necessarie disposizioni d'esecuzione, il Consiglio federale garantirà inoltre il coinvolgimento degli operatori sanitari direttamente interessati. Obbligando a rendere anonimi i dati, si garantisce che una raccolta di questo tipo sia utilizzata esclusivamente per l'informazione obiettiva a livello terapeutico; non si tratterebbe quindi, in alcun modo, di una raccolta di dati personali.

Il nuovo articolo 67a autorizza il Consiglio federale a definire, se occorre, le singole banche dati e i servizi di volta in volta responsabili (potranno essere enti di diritto pubblico ma anche di diritto privato), le categorie delle informazioni che vanno raccolte, la portata e la forma degli obblighi di notifica, le autorizzazioni di accesso e di trattamento dei dati, la loro interpretazione e la loro pubblicazione. Per la valutazione si potrà far ricorso a esperti.

Art. 69 cpv. 1 e 2

Il capoverso 1 è semplicemente adeguato alla nuova gerarchia delle responsabilità in funzione degli obiettivi strategici, stabilita dall'articolo 70.

Il capoverso 2 autorizza attualmente l'Istituto a fornire, ad autorità o privati, prestazioni a pagamento. Nella prassi l'Istituto si è già attenuto a queste condizioni quadro e ha fornito questo tipo di servizi solo in quantità molto limitata (soprattutto all'UFSP).

Il rapporto sul governo d'impresa definisce i 'servizi a titolo oneroso', di cui è anche qui questione, come «prestazioni che possono essere messe a disposizione in modo redditizio, per le quali esiste un mercato e la cui domanda e offerta sono determinate