Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 112 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 83Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 72a (nuovo) Funzione e compiti del Consiglio d'Istituto

Il nuovo articolo 72a permette di applicare i principi 6, 13, 17, 18, 20, 21 e 27 del rapporto sul governo d'impresa.

I compiti e le competenze dei singoli organi vanno chiaramente distinti gli uni dagli altri. Al primo periodo del capoverso 1 il Consiglio d'Istituto è ora definito quale organo strategico e si stabilisce anche che il suo compito principale è difendere gli interessi dell'Istituto. Per Swissmedic questo compito non va da sé, proprio perché le conoscenze specifiche al settore necessarie per la sua conduzione strategica, così come le conoscenze degli aspetti esecutivi di cui devono farsi carico i Cantoni, si possono possedere solo a condizione che, nel Consiglio d'Istituto, siedano personalità che rappresentino singolarmente gli ambienti direttamente coinvolti (Cantoni, industria, corpo medico e così via). Alla luce di questa esigenza, diventa estremamente importante anche il divieto di un conflitto di interessi tra l'attività principale svolta da tali persone e il loro ruolo all'interno del Consiglio d'Istituto (si veda quanto osservato in merito alla lett. e).

Il capoverso 1 descrive in dettaglio, analogamente a quanto fa l'attuale articolo 72 capoverso 1 LATer, i compiti del Consiglio d'Istituto (lett. a–l). Il Consiglio d'Istituto elabora gli obiettivi strategici (lett. a) e li presenta per approvazione al Consiglio federale (art. 70 LATer). È inoltre tenuto a verificare annualmente il raggiungimento di questi obiettivi e a presentare al Governo un rapporto in merito (lett. b). Il Consiglio d'Istituto, inoltre, trasmette al Consiglio federale, per informazione, l'integralità del rapporto dell'Ufficio di revisione. Nel rapporto annuale, infatti, figura solo l'atto di certificazione dei conti. Tra i principali compiti strategici del Consiglio d'Istituto figurano poi, in particolare, la pianificazione amministrativa e finanziaria (lett. k), sulla base della quale esso propone al Consiglio federale l'importo del finanziamento necessario a coprire i costi legati ai servizi di interesse generale prestati gratuitamente dall'Istituto (lett. c). In futuro, inoltre, il Consiglio d'Istituto non si limiterà semplicemente, come ora, ad approvare il regolamento d'organizzazione (lett. d) e il regolamento sul personale (lett. l), bensì li emanerà direttamente. Stabilirà inoltre un regolamento interno, nel quale fisserà le necessarie disposizioni di ricusazione (lett. e). Presenterà infine al Consiglio federale, per approvazione, la relazione sulla gestione (lett. f).

Il Consiglio d'Istituto nomina e sorveglia i membri della Direzione (organo operativo ai sensi dell'art. 71 cpv. 1 lett. b), incluso il direttore, che attualmente è invece nominato dal Consiglio federale. In futuro l'Esecutivo approverà semplicemente la nomina da parte del Consiglio d'Istituto. Questi assicura inoltre il controllo interno dell'Istituto (lett. g, i). Se l'Istituto è autorizzato a stabilire disposizioni tecniche di importanza legislativa secondaria, queste sono emanate dal Consiglio d'Istituto (lett. j).

Secondo la lettera h il Consiglio d'Istituto è inoltre tenuto ad adempiere altri compiti che il Consiglio federale potrebbe assegnargli nel settore degli agenti terapeutici. Si tratterebbe di questioni puntuali ed eccezionali, che per questo motivo non possono essere consegnate a un articolo di legge.

L'approvazione, da parte del Consiglio federale, della nomina del direttore dell'Istituto (lett. g) è una deroga al principio 4 del rapporto sul governo d'impresa128.

128 FF 2006 7583