Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 112 pagine
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Considerata l'importanza di Swissmedic nel panorama politico-amministrativo ed economico del Paese, il direttore si trova in una situazione esposta, che richiede una totale fiducia da parte del mandante. A questi è pertanto attribuita la possibilità di approvarne la nomina. Il direttore, tuttavia, ha soprattutto competenze di natura operativa, la cui gestione spetta all'Istituto. In questa prospettiva, è importante che sia il Consiglio d'Istituto a scegliere la persona a cui affidare questo ruolo; questa nomina viene poi confermata dal mandante.
Il capoverso 2 dà al Consiglio d'Istituto la competenza di delegare alla Direzione la competenza di concludere di singoli affari.
In seno a Swissmedic, così come in tutte le istituzioni analoghe, al Consiglio spetta la definizione dei grandi assi strategici, tanto scientifici quanto finanziari e commerciali. Esso si assume d'altra parte la responsabilità finale delle sue decisioni. La Direzione, invece, è responsabile della gestione operativa.
Indipendentemente dal settore in cui sono prese, le decisioni sono frutto di una procedura lineare: sono dapprima preparate dalla Direzione e dall'amministrazione dell'Istituto, prese in seguito dal Consiglio, approvate eventualmente dal mandante, per poi tornare nelle mani della Direzione e dell'amministrazione, che le applicano.
La delega di competenza così come prevista nel presente capoverso si riferisce a questa sequenza e verte pertanto soprattutto sugli aspetti operativi, e sulla preparazione e l'applicazione delle decisioni prese dal Consiglio d'Istituto.
Sulla base della legislazione in vigore per le società anonime, la presente revisione prevede, al capoverso 3, che il Consiglio federale deliberi il discarico del Consiglio d'Istituto e determini l'impiego degli utili. Il discarico avviene una volta all'anno, sulla base della revisione della relazione sulla gestione ossia, in altre parole, dopo che l'Ufficio di revisione ha verificato la relazione sulla gestione e ha preso posizione in merito.
Art. 73 Direzione
Secondo l'articolo 71 capoverso 1 lettera a, la Direzione, posta sotto la guida di un direttore, è il nuovo organo operativo dell'Istituto. L'articolo 73 è adeguato di conseguenza. Con il capoverso 2 lettera e, all'organo operativo vengono affidati – nel caso di conflitti di competenza negativi – tutti i compiti che, secondo la legge o conformemente al regolamento d'organizzazione, non sono riservati né al Consiglio d'Istituto né all'Ufficio di revisione.
Art. 74 Ufficio di revisione
Il capoverso 1 stabilisce che l'Ufficio di revisione va designato dal Consiglio federale (nel diritto in vigore ciò è disciplinato dall'art. 71 cpv. 3 LATer). L'incarico dura quattro anni e può essere rinnovato per un quadriennio supplementare.
Secondo i principi 8 e 22 del rapporto sul governo d'impresa, la posizione e la competenza dell'Ufficio di revisione di un istituto federale di diritto pubblico, così come i destinatari del rapporto dell'Ufficio di revisione, dovranno essere definiti in base alla legislazione sulle società anonime. Il capoverso 2 rimanda pertanto alle perti-