Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 112 pagine

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loro. Ad ogni modo, gli obiettivi figureranno all'ordine del giorno degli incontri semestrali tra il mandante e il Consiglio d'Istituto. La procedura proposta è, per questo verso, molto simile a quella applicata attualmente. Unica eccezione, l'accordo annuale di prestazioni, che viene ora soppresso. In effetti, si considera che la definizione degli obiettivi strategici per un periodo di quattro anni e la verifica annuale del loro raggiungimento, attraverso un rapporto e un sistema di indicatori, sia largamente sufficiente.

Art. 71 Organi

D'ora in poi, al posto di un direttore, sarà designata una Direzione, che fungerà da organo operativo dell'Istituto (cpv. 1 lett. b); gli altri organi (il Consiglio d'Istituto, che funge da organo strategico, e l'Ufficio di revisione) corrispondono già ora alle condizioni poste dal rapporto sul governo d'impresa.

Va da sé, tuttavia, che per evitare nel modo più assoluto un conflitto di interessi occorre sancire esplicitamente nella legge che una persona non può appartenere a più di un organo della stessa unità scorporata (cpv. 2).

Analogamente a quanto previsto dalla legislazione concernente le società anonime, il capoverso 3 consentirà ora al Consiglio federale, in qualità di ente che nomina i membri del Consiglio d'Istituto e l'Ufficio di revisione, di sostituire per motivi gravi questi membri o l'intero organo anche durante il mandato. Motivi gravi sono dati in particolare se un membro di questi organi ha infranto considerevolmente i suoi obblighi oppure se un suo conflitto di interessi di una certa durata non possa essere sciolto altrimenti. Solo autorizzando il Consiglio federale a intervenire in questo modo è possibile consentirgli, in qualità di rappresentante del proprietario dell'Istituto, di esercitare appieno la vigilanza statale.

Le modifiche all'articolo 71 consentono di tenere conto dei principi 2–5 e 7 stabiliti dal rapporto sul governo d'impresa.

Art. 72 Composizione e nomina del Consiglio d'Istituto

L'articolo 72 comprende ora le disposizioni concernenti la composizione e la nomina del Consiglio d'Istituto (nella legge attualmente in vigore si trovano all'art. 71 cpv. 1 lett. a e 2). Della funzione e dei compiti è questione nel nuovo articolo 72a.

Come finora, il Consiglio d'Istituto sarà composto di sette membri al massimo, incluso il presidente (cpv. 1). Poiché esso si assume compiti paragonabili a quelli di un consiglio d'amministrazione, dovrà essere quanto più professionale possibile. Per questa ragione il profilo al quale deve corrispondere sarà stabilito in un atto normativo dipartimentale (non è ancora stato deciso se a livello di ordinanza o di direttiva), che sarà in seguito reso pubblico. Già oggi le nomine al Consiglio di Swissmedic devono corrispondere a criteri stabiliti in un apposito profilo che, tuttavia, non è reso pubblico.

Immutata resta anche la procedura di nomina, da parte del Consiglio federale, dei membri del Consiglio d'Istituto e del presidente, così come la possibilità per i Cantoni di proporre delle candidature (cpv. 2).

Il mandato del Consiglio d'Istituto e del suo presidente dura quattro anni. La nuova disposizione menziona espressamente la possibilità di una rinomina, limitata tuttavia a un mandato al massimo (cpv. 3).