Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 112 pagine
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nenti disposizioni del Codice delle obbligazioni129, dichiarandole applicabili per analogia.
Il capoverso 3 stabilisce che l'Ufficio di revisione effettui una revisione ordinaria (art. 727 CO); definisce inoltre a chi va sottoposto il rapporto (Consiglio d'Istituto), precisando che esso deve essere parte integrante della relazione sulla gestione presentata dal Consiglio d'Istituto.
Art. 75 rubrica, cpv. 2-4 (nuovo)
Le modifiche accolte in questo articolo sono di mera natura redazionale: quanto stabilito attualmente dal capoverso 2 viene ora suddiviso tra due capoversi distinti (cpv. 2 e 3) e la disposizione concernente gli stipendi è stata integrata nel nuovo capoverso 3.
Il capoverso 4 stabilisce le condizioni a cui sottostanno le indennità versate ai membri del Consiglio d'Istituto. Questa norma corrisponde all'attuale articolo 71 capoverso 2 LATer.
Art. 77 Mezzi finanziari
L'Istituto dispone di un capitale di 14,5 milioni di franchi, messogli a disposizione dalla Confederazione e dai Cantoni. Secondo il diritto attualmente in vigore, il Consiglio d'Istituto può decidere di gravare di interessi questo capitale; finora ciò non è tuttavia mai avvenuto. Il principio 24 del rapporto sul governo d'impresa stabilisce che la dotazione di capitale delle unità rese autonome non deve fruttare interessi. I capoversi 1 e 2 dell'attuale articolo 77, pertanto, sono ora riassunti nel capoverso 1, che stabilisce espressamente che il capitale di dotazione non è gravato da interessi.
Il nuovo capoverso 2 adegua le basi del finanziamento dell'Istituto alle modifiche dell'articolo 69 capoverso 1 (lett. a) e la lettera b menziona ora, accanto alle tasse vere e proprie, anche altri emolumenti, così da adeguarsi alla nuova formulazione dell'articolo 65 capoversi 2 e 3.
Oggi il Consiglio federale stabilisce, nell'ambito del mandato di prestazioni, quali compiti, in quale misura, vadano finanziati dalla Confederazione, e quali mediante tasse. Sulla base del capoverso 3, il Consiglio federale continuerà a decidere, anche in futuro, dell'impiego specifico degli utili; d'ora in poi, tuttavia, ciò avverrà nell'ambito dell'approvazione degli obiettivi strategici.
Art. 78 Rendiconto
La riformulazione di questo articolo deriva da quella dell'articolo 18 (Rendiconto) della legge federale del 22 giugno 2007130 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA), che a sua volta corrisponde a quanto stabilito, per le società anonime, dal Codice delle obbligazioni. Il capoverso 4 corrisponde al principio 25 del rapporto sul governo d'impresa.
129 RS 220
130 RS 956.1