Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/16: Pacchetto di ordinanze sugli agenti terapeutici III · 60 pagine
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Rapporto dell’indagine conoscitiva relativa al pacchetto di ordinanze sugli agenti terapeutici III OAM, OM, IFarm, ODmed, OMVet
JU afferma che la disposizione non è comprensibile e debba essere rielaborata. TG, AR, VD, FR, TI, SDV, DVSZ/GL, IG-App.Drog. AR, SDV sezione SG/TG/AR/AI, KBD, IG-App.Drog. AI, SDV GR, ADV, ESD e USAM chiedono che sia stralciato, senza che venga sostituito, l’articolo 6c. Motivo dello stralcio per TG: la pubblicazione dei dati di fabbricazione di aziende con un’autorizzazione cantonale di fabbricazione non è necessaria e causa una disparità di trattamento rispetto alle aziende con un’autorizzazione di fabbricazione dell’Istituto, per le quali i dati di fabbricazione non vengono pubblicati. AR rileva che la maggior parte dei Cantoni dispone già di elenchi sui preparati omologati dal Cantone o possono introdurre risp. interrogare questo genere di elenchi. Se venisse previsto un disciplinamento, secondo TI si dovrebbe prevedere una notifica da parte dei Cantoni all’Istituto. SDV, DVSZ/GL, IG-App.Drog. AR, SDV sezione SG/TG/AR/AI, KBD, IG-App.Drog. AI, SDV GR, ADV, ESD e USAM affermano che l’esecuzione delle relative disposizioni debba essere conferita ai Cantoni. Spetta quindi ai Cantoni decidere come e con quale onere amministrativo i Cantoni intendono elaborare e documentare le notifiche e sino a che punto le relative indicazioni devono essere scambiate tra i Cantoni.
VD rileva che con la pubblicazione si rischia di creare una domanda per dei medicamenti la cui distribuzione dovrebbe rimanere limitata. GE rileva che pubblicando un elenco dei preparati farmaceutici speciali, questi verrebbero resi noti anche ad altre persone e non soltanto alla propria clientela, creando un’impressione sbagliata sulla sicurezza per quel che concerne la qualità. Lo scopo è dare all’Istituto la possibilità di poter verificare con i Cantoni se viene osservato quanto disciplinato dalla LATer. È senz’altro necessaria una comunicazione, ma non una pubblicazione. Per questo motivo si deve stralciare l’articolo 6c oppure si potrebbe annotare che l’Istituto e i Cantoni sono tenuti a scambiarsi le informazioni. VD afferma che una registrazione delle cifre relative alle preparazioni in una banca dati nazionale sarebbe utile, per non ripetere inutilmente delle valutazioni di medicinali che si trovano già in commercio.
SDV, DVSZ/GL, IG-App.Drog. AR, SDV sezione SG/TG/AR/AI, KBD, IG-App.Drog. AI, SDV GR, ADV, ESD, USAM e IPK deplorano che attraverso una pubblicazione annuale debbano essere resi noti dei dati interni dell’azienda, eventualmente confidenziali (clienti, quantità), violando così la protezione dei dati.
KAV e JU chiedono che l’Istituto debba pubblicare gli elenchi in modo che si controlli se l’omologazione non sia stata elusa. SVKH e IG PHYTO propongono che i Cantoni pubblichino ogni anno un elenco dei medicamenti notificati conformemente all’articolo 6a sul sito web ufficiale delle farmaciste cantonali, in modo che i dati siano accessibili pubblicamente in modo analogo alle pubblicazioni dell’Istituto.
Secondo SVKH e IG PHYTO, sulla base degli stralci proposti per la lettera e dell’articolo 6b deve essere stralciata anche la lettera e del capoverso 3.
BAV chiede per il capoverso 4 la formulazione seguente: „L’Istituto emana un elenco di sostanze e ricette che non possono più essere utilizzate”.
Capitolo 4: Disposizioni particolari per l’importazione e il transito
Art. 36 cpv. 3 frase introduttiva, lett. d e cpv. 3bis
BAV si rallegra dell’importazione semplificata senza omologazione, perché l’onere amministrativo per un’omologazione per singolo caso rappresenta, sia per le singole aziende che per l’Istituto, un carico enorme, del tutto sproporzionato all’utilità.