Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/16: Pacchetto di ordinanze sugli agenti terapeutici III · 60 pagine
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Rapporto dell’indagine conoscitiva relativa al pacchetto di ordinanze sugli agenti terapeutici III OAM, OM, IFarm, ODmed, OMVet
Cpv. 3
SDV, DVSZ/GL, IG-App.Drog. AR, SDV sezione SG/TG/AR/AI, KBD, IG-App.Drog. AI, SDV GR, ADV, ESD e USAM chiedono che anche specialisti (droghieri) debbano avere la possibilità di importare, nell’ambito delle loro competenze di dispensazione e alle condizioni dette, piccoli quantitativi di medicamenti per uso umano. Anche SVKH, IG PHYTO e PADMA chiedono che conformemente all’ articolo 2 lettera hbis da loro richiesto anche specialisti, che dispongono di un’autorizzazione del commercio al dettaglio del Cantone competente, possano dispensare, nell’ambito delle loro competenze di dispensazione, questi medicamenti ad uso umano in piccoli quantitativi. Inoltre, deve essere anche stabilito che nel termine transitorio possano essere importati senza autorizzazione anche medicamenti omologati dal Cantone. SVKH e IG PHYTO affermano che nelle „spiegazioni dell’Associazione di farmacie cantonali e di Swissmedic relative all’impiego di medicamenti ai sensi del off-label Use“ al capitolo „Unlicensed Use“ i medicamenti omologati dal Cantone sono svantaggiati rispetto ai preparati farmaceutici speciali esteri. Questa situazione deve venir corretta per lo meno durante il periodo transitorio rimanente.
Cpv. 3 lett. d
SVKH, IG PHYTO, SDV, DVSZ/GL, SDV sezione SG/TG/AR/AI, KBD, SDV GR, ADV, ESD, USAM e PADMA propongono di sostituire l’espressione „medicamento utilizzabile in alternativa“ con „medicamento equivalente“, in modo che si possa così tener conto che nel caso di una determinata indicazione è auspicato l’uso di un medicamento, per esempio un fitofarmaco, e non semplicemente di un medicamento „qualsiasi“.
Cpv. 3bis
SGCI, Interpharma e ASSGP affermano che l’importazione dovrebbe essere ammessa soltanto con personale sufficientemente formato risp. sotto la sorveglianza di una persona del genere e propongono la formulazione seguente: „farmacie ospedaliere la cui direzione tecnica è assunta da un operatore sanitario conformemente alla legge federale sulle professioni mediche universitarie…“.
Allegato alla cifra II, allegato 1a (art. 6 cpv. 2)
pharmaSuisse, BAV e AAV affermano che fissare ancora una volta per legge la BPF in piccoli quantitativi non sia per niente necessario, in quanto costituiscono parte integrante della farmacopea e chiedono che tutto l’allegato venga stralciato. Anche GaCons chiede che venga stralciato e rimanda alla motivazione nell’articolo 6 capoverso 2. TG si rallegra che sia stato integrato l’allegato 1a.