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Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 11 pagine

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Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute RU 200x

Art. 26 Delega di compiti

1 Il Consiglio federale può delegare compiti previsti dalla presente legge a organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato. Ciò vale in particolare per:

a. l’elaborazione e l’attuazione di programmi nazionali o di parti di un programma nazionale di cui all’articolo 6;

b. l’esecuzione operativa delle attività d'informazione di cui all’articolo 9;

c. la promozione della formazione e del perfezionamento secondo l’articolo 19.

2 Il Consiglio federale esercita la sorveglianza sulle organizzazioni e le persone incaricate dell’adempimento di compiti.

3 Le organizzazioni e le persone di diritto pubblico e privato cui sono stati affidati compiti esecutivi secondo il capoverso 2 hanno diritto a un’indennità. Il Consiglio federale ne stabilisce l’entità e le modalità.

Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 27 Abrogazione del diritto previgente

La legge federale del 22 giugno 196213 concernente l’assegnazione di sussidi per la lotta contro le malattie reumatiche è abrogata.

Art. 28 Modifica del diritto vigente

Le seguenti leggi sono modificate come segue:

1. Legge federale del 21 marzo 196914 sull’imposizione del tabacco

Art. 28 cpv. 2 lett. c .

2 Il Consiglio federale può:

c. obbligare i fabbricanti e gli importatori di sigarette a versare una tassa di pari importo all’Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute. La tassa è gestita conformemente alle disposizioni della legge del… 15sulla prevenzione.

2. Legge federale del 18 marzo 199416 sull’assicurazione malattie

Art. 19

Abrogato

13 RU 1962 1676, 1971 2249, 1985 1992, 1991 857

14 RS 641.31

15 RS ...

16 RS 832.10