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Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 11 pagine

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Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute RU 200x

Sezione 7: Aiuti finanziarie e altre misure di promozione

Art. 17 Aiuti finanziari a organizzazioni

Nei limiti dei crediti approvati, la Confederazione può concedere a organizzazioni pubbliche o private aiuti finanziari per misure di prevenzione e di promozione della salute volte alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle malattie di cui all’articolo

1. Gli aiuti finanziari servono a finanziare attività di informazione, offerte di consulenza e assistenza nonché la promozione di gruppi di autoaiuto.

Art. 18 Promozione della ricerca e dell’innovazione

La Confederazione può commissionare o sostenere finanziariamente progetti di ricerca scientifica e di innovazione nei settori della prevenzione, della promozione della salute e della diagnosi precoce ai sensi dell’articolo 1.

Art. 19 Formazione e perfezionamento

La Confederazione può concedere un sostegno tecnico o finanziario alla formazione e al perfezionamento nei settori della prevenzione e della promozione della salute.

Sezione 8: Statistica sanitaria e rapporti sulla salute

Art. 20 Statistica sanitaria

La Confederazione e i Cantoni rilevano dati statistici relativi:

a. ai determinanti della salute, allo stato di salute, al comportamento sanitario e alla cultura della salute della popolazione;

b. all’origine, all’insorgenza, alla frequenza e al decorso di determinate malattie ai sensi dell’articolo 1;

c. alle misure di prevenzione, promozione della salute e diagnosi precoce adottate dalla Confederazione, dai Cantoni e da terzi.

Art. 21 Registro delle malattie

1 I Cantoni gestiscono registri diagnostici cantonali o sovracantonali per determinate malattie ai sensi dell’articolo 1. Tali malattie sono stabilite dal Consiglio federale.

2 I registri delle malattie servono a:

a. raccogliere dati statistici sull’origine, l’insorgenza, la frequenza e il decorso di determinate malattie nonché sui rispettivi fattori di rischio;

b. definire misure di prevenzione e di diagnosi precoce per determinate malattie.

3 Il Consiglio federale emana prescrizioni volte ad uniformare il rilevamento dei dati in vista dell’allestimento di una statistica nazionale. Garantisce l’analisi centralizzata dei dati.