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Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 11 pagine

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Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute RU 200x

Art. 22 Rapporti sulla salute

1 In collaborazione con i Cantoni, la Confederazione provvede all’elaborazione regolare di rapporti sulla salute.

2 I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i dati statistici necessari all’elaborazione dei rapporti sulla salute.

3 In collaborazione con i Cantoni, la Confederazione elabora ad intervalli regolari un rapporto nazionale sulla salute.

Sezione 9: Esecuzione

Art. 23 Cooperazione internazionale

1 Il Consiglio federale assicura la collaborazione con le autorità e le istituzioni estere nonché con le organizzazioni internazionali.

2 Incoraggia i Cantoni e le organizzazioni private attive nella prevenzione e nella promozione della salute a partecipare a programmi internazionali.

3 In propria competenza, può concludere accordi internazionali in materia di:

a. scambio di informazioni sulla diffusione di malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne e sulle misure di prevenzione o di diagnosi precoce;

b. scambio di dati statistici rilevati nell’ambito della presente legge.

Art. 24 Valutazione

1 L’Ufficio federale della sanità pubblica valuta periodicamente l’attuazione e l’impatto della presente legge.

2 La valutazione ha tra l'altro per oggetto:

a. l’impatto della legge sul coordinamento e la collaborazione tra Confederazione, Cantoni e terzi;

b. l’impiego e l’impatto dei mezzi finanziari erogati dalla Confederazione e dai Cantoni.

3 Conclusa la valutazione, il DFI presenta al Consiglio federale un rapporto sui risultati e gli sottopone una proposta sull’ulteriore modo di procedere.

Art. 25 Disposizioni d’esecuzione

1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.

2 Può delegare al competente Ufficio federale il compito di emanare disposizioni d’esecuzione tenendo conto della loro portata.