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Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 11 pagine
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Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute RU 200x
Art. 22 Rapporti sulla salute
1 In collaborazione con i Cantoni, la Confederazione provvede all’elaborazione regolare di rapporti sulla salute.
2 I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i dati statistici necessari all’elaborazione dei rapporti sulla salute.
3 In collaborazione con i Cantoni, la Confederazione elabora ad intervalli regolari un rapporto nazionale sulla salute.
Sezione 9: Esecuzione
Art. 23 Cooperazione internazionale
1 Il Consiglio federale assicura la collaborazione con le autorità e le istituzioni estere nonché con le organizzazioni internazionali.
2 Incoraggia i Cantoni e le organizzazioni private attive nella prevenzione e nella promozione della salute a partecipare a programmi internazionali.
3 In propria competenza, può concludere accordi internazionali in materia di:
a. scambio di informazioni sulla diffusione di malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne e sulle misure di prevenzione o di diagnosi precoce;
b. scambio di dati statistici rilevati nell’ambito della presente legge.
Art. 24 Valutazione
1 L’Ufficio federale della sanità pubblica valuta periodicamente l’attuazione e l’impatto della presente legge.
2 La valutazione ha tra l'altro per oggetto:
a. l’impatto della legge sul coordinamento e la collaborazione tra Confederazione, Cantoni e terzi;
b. l’impiego e l’impatto dei mezzi finanziari erogati dalla Confederazione e dai Cantoni.
3 Conclusa la valutazione, il DFI presenta al Consiglio federale un rapporto sui risultati e gli sottopone una proposta sull’ulteriore modo di procedere.
Art. 25 Disposizioni d’esecuzione
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
2 Può delegare al competente Ufficio federale il compito di emanare disposizioni d’esecuzione tenendo conto della loro portata.