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Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 11 pagine

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Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute RU 200x

Sezione 3: Compiti della Confederazione

Art. 9 Informazione

1 Ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce delle malattie secondo l’articolo 1, la Confederazione informa la popolazione, determinati gruppi di persone, gli ambienti economici, le autorità e gli specialisti in merito ai rischi sanitari e ai comportamenti salutari.

2 Può formulare raccomandazioni in merito a misure e comportamenti di prevenzione, di promozione della salute e di diagnosi precoce delle malattie.

3 Nell’ambito dei programmi nazionali può condurre campagne volte a sensibilizzare la popolazione, orientare i comportamenti e influenzare le condizioni quadro rilevanti per la salute.

4 Coordina la sua attività di informazione con quella dei Cantoni.

Art. 10 Misure di sostegno

1 La Confederazione sostiene le misure adottate dai Cantoni e da terzi nel settore della prevenzione, della promozione della salute e della diagnosi precoce con prestazioni specifiche.

2 La Confederazione svolge in particolare i compiti seguenti:

a. gestisce un centro incaricato di raccogliere informazioni sulle scoperte scientifiche nazionali e internazionali e sui modelli di intervento riconosciuti e li documenta;

b. fornisce basi metodologiche, in particolare standard di qualità, per la concezione e la realizzazione di programmi, progetti e studi di valutazione;

c. sviluppa nuovi modelli di intervento per la popolazione o per determinati gruppi di persone;

d. sostiene il coordinamento delle attività dei Cantoni e di terzi e le reti esistenti;

e. elabora materiale informativo e lo mette a disposizione della popolazione, di determinati gruppi di persone e dell’economia.

Sezione 4: Compiti dei Cantoni

Art. 11

1 I Cantoni, singolarmente o congiuntamente, realizzano misure di prevenzione e di promozione della salute e di diagnosi precoce, nella misura in cui questi compiti non sono svolti dalla Confederazione o da terzi.

2 Garantiscono condizioni quadro adeguate e creano le strutture necessarie o sostengono organizzazioni private. Svolgono in particolare i seguenti compiti: