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Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 11 pagine
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Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute RU 200x
2 Gli ambienti interessati partecipano alla definizione degli obiettivi nazionali.
3 Nella formulazione degli obiettivi occorre tener conto:
a. dei risultati dei rapporti sulla salute (art. 22);
b. dell’importanza dei determinanti della salute per la prevenzione delle malattie;
c. delle raccomandazioni e direttive internazionali;
d. dello stato attuale della scienza;
e. dei bisogni dei vari gruppi di persone.
4 Sulla base dei rapporti periodici sulla salute di cui all’articolo 22, la Confederazione e i Cantoni verificano regolarmente se gli obiettivi sono stati raggiunti e adottano se del caso le necessarie misure.
Art. 5 Strategia del Consiglio federale
1 Ogni quattro anni il Consiglio federale definisce in una strategia le priorità della sua politica di prevenzione e di diagnosi precoce, in particolare:
a. le linee strategiche dei programmi nazionali di cui all’articolo 6;
d. gli obiettivi strategici dell’Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute (Istituto) di cui all’articolo 12;
c. l’importo del contributo secondo l’articolo 20 della legge federale del 18 marzo 19944 sull’assicurazione malattie (LAMal);
d. le linee strategiche per l’impiego dei prelievi a favore della prevenzione di cui all’articolo 13 e per l’erogazione di aiuti finanziari ai sensi dell’articolo 17;
e. le misure per l’ottimizzazione della statistica sanitaria e dei rapporti sulla salute di cui agli articoli 20-22.
2 Per la formulazione della strategia il Consiglio federale si basa sugli obiettivi nazionali e tiene conto:
a. del possibile impatto della strategia sull’economia, la società e l’ambiente;
b. delle misure di prevenzione, promozione della salute e diagnosi precoce previste da altre leggi federali, in particolare
1. la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e degli infortuni non professionali ai sensi della legge federale del 20 marzo 19815 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF),
2. la protezione della salute ai sensi della legge federale del 13 marzo 19646 sul lavoro (LL);