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Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 11 pagine
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Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute RU 200x
3. la prevenzione degli incidenti stradali ai sensi della legge federale del 19 dicembre 19587 sulla circolazione stradale (LCStr);
4. la prevenzione della violenza secondo l'articolo 386 del Codice penale svizzero8 (CP).
3 I Cantoni partecipano all’elaborazione della strategia. La Confederazione consulta l’Istituto e gli ambienti interessati.
4 Il Consiglio federale valuta l’attuazione della strategia.
Art. 6 Programmi nazionali
1 I servizi federali elaborano, in collaborazione con i Cantoni e gli ambienti interessati, programmi nazionali tematici in materia di prevenzione, promozione della salute e diagnosi precoce. I programmi sono finalizzati a uniformare le procedure e le misure a livello nazionale.
2 L'articolo 5 capoverso 2 si applica per analogia all’elaborazione dei programmi.
3 I servizi federali coadiuvano i Cantoni nell'attuazione dei programmi nazionali e ne valutano l'efficacia e l'efficienza.
4 Nel quadro dell’attuazione dei programmi i servizi federali possono creare piattaforme. Queste servono ad integrare tutte le politiche settoriali connesse e a coordinare le misure della Confederazione, dei Cantoni, del mondo economico e di terzi.
Art. 7 Valutazione dell’impatto sulla salute
1 Il Consiglio federale può prevedere che l’impatto sulla salute della popolazione o di singoli gruppi di persone degli affari di una certa portata trattati dal Parlamento e dal Consiglio federale venga determinato con anticipo.
2 I risultati della valutazione servono ad ottimizzare i progetti e a informare i decisori sui loro possibili effetti.
3 Il Consiglio federale si basa su strumenti analoghi disponibili e provvede a un adeguato coordinamento.
Art. 8 Coordinamento
La Confederazione coordina le misure della presente legge con iniziative analoghe di prevenzione, promozione della salute e diagnosi precoce previste dalle leggi di cui all’articolo 5 capoverso 2 lettera b.