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Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 11 pagine

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Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute RU 200x

Art. 14 Impiego dei contributi

1 Il supplemento al premio LAMal è utilizzato in particolare per finanziare:

a. misure di prevenzione e di promozione della salute della Confederazione, dei Cantoni e di terzi e la valutazione della loro efficacia;

b. programmi cantonali di prevenzione e di promozione della salute che concorrono al raggiungimento degli obiettivi nazionali;

c. programmi di ricerca nei settori della prevenzione, della promozione della salute e della diagnosi precoce ai sensi dell’articolo 1;

d. programmi cantonali volti a realizzare le misure di cui agli articoli 26 e 33 capoverso 2bis LAMal12.

2 La tassa per la prevenzione del tabagismo è utilizzata in particolare per finanziare:

a. misure di prevenzione del tabagismo della Confederazione, dei Cantoni e di terzi e la valutazione della loro efficacia;

b. programmi cantonali di prevenzione del tabagismo;

c. progetti di ricerca nel campo della prevenzione del tabagismo.

Art. 15 Condizioni

1 L’Istituto eroga contributi provenienti dai prelievi a favore della prevenzione a programmi e misure a condizione che questi

a. soddisfino i criteri di cui all’articolo 14;

b. servano a raggiungere gli obiettivi nazionali;

c. producano prevedibilmente effetti significativi;

d. soddisfino gli standard di qualità riconosciuti per le attività di prevenzione e di promozione della salute; e

e. siano sottoposti ad un controlling e a una verifica dell’efficacia.

2 Si possono concludere accordi di prestazioni pluriennali.

3

Non sussiste alcun diritto a contributi.

Art. 16 Gestione orientata agli effetti

L’Istituto assicura che i risultati delle verifiche dell’efficacia dei programmi e delle misure finanziati con i contributi provenienti dal prelievo a favore della prevenzione siano resi disponibili in forma adeguata agli ambienti interessati.

12 RS 832.10