Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 73 pagine

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Prevenzione e promozione della salute sul posto di lavoro

La legge sul lavoro del 13 marzo 196425 (LL) mira a tutelare (e promuovere) la salute dei lavoratori sul posto di lavoro in misura ben più ampia di quanto non si prefigga la prevenzione degli infortuni. Il suo scopo è proteggere la salute delle persone anche dai rischi che esulano dalla prevenzione delle malattie professionali ai sensi della LAINF. Gli aspetti centrali sono le disposizioni concernenti la durata del lavoro (regole sulla durata del riposo) e la protezione degli adolescenti e delle donne durante la gravidanza e la maternità. La LL disciplina inoltre la protezione dei lavoratori da sovraccarichi fisici e psichici nonché della loro integrità personale.

Prevenzione nella circolazione stradale

La legge federale del 19 dicembre 195826 sulla circolazione stradale (LCStr) e la legge federale del 25 giugno 197627 sul contributo alla prevenzione degli infortuni contengono, tra le altre, misure per la prevenzione degli infortuni. La Confederazione promuove in questo modo la sicurezza della circolazione stradale mediante misure di sensibilizzazione e altre attività di prevenzione (art. 2a LCStr). Conformemente alla legge sul contributo alla prevenzione degli infortuni, il Fondo di sicurezza stradale è responsabile della promozione e del coordinamento di provvedimenti per la prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale e amministra i mezzi di cui dispone grazie alla riscossione dei contributi (art. 3 segg.).

Disposizioni cantonali

Tutti i Cantoni hanno emanato regolamentazioni sulla prevenzione e sulla promozione della salute, che variano però notevolmente per portata e grado di dettaglio. Queste disposizioni sono integrate nelle costituzioni cantonali, nelle leggi sanitarie cantonali e in altre leggi settoriali su argomenti specifici, in ordinanze e regolamenti nonché in convenzioni intercantonali28.

Parallelamente, nei programmi cantonali di legislatura, nelle direttive dei Governi cantonali e nei piani e nelle linee di indirizzo sanitarie figurano norme e dichiarazioni d’intento giuridicamente non vincolanti.

1.1.4 Punti deboli del sistema attuale

Il sistema attuale di prevenzione e promozione della salute presenta un punto debole cruciale: a differenza delle tre colonne portanti dell’assistenza medico-sanitaria (cure, riabilitazione e assistenza), la prevenzione e la promozione della salute non poggiano attualmente su basi concettuali, politiche, organizzative e giuridiche sufficientemente solide – ad eccezione della lotta contro le malattie trasmissibili, dei provvedimenti per la prevenzione delle dipendenze e delle malattie professionali

25 RS 822.11

26 RS 741.01

27 RS 741.81

28 In questa sede si rinuncia a fornire l’elenco completo di tutte le disposizioni cantonali, che possono però essere consultate tramite la banca dati dell’Istituto di federalismo: www.lexfind.ch. Per maggiori informazioni si veda inoltre: Nationale Gesundheitspolitik Schweiz: Gesundheitspolitiken in der Schweiz - Potential für eine nationale Gesundheitspolitik. Berna, 2006.