Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 73 pagine
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1.3.5 Semplificazione e riorganizzazione delle strutture di prevenzione a livello federale
Il disciplinamento della competenza organizzativa per l’erogazione delle misure di sostegno della Confederazione secondo l’articolo 10 prevede la creazione di un Istituto svizzero per la prevenzione e per la promozione della salute (Istituto) sotto forma di ente di diritto pubblico della Confederazione. Secondo l’articolo 15, l’Istituto, nel quale verrà tra l’altro trasferita la fondazione Promozione Salute Svizzera (istituita sulla base dell’articolo 19 LAMal), è chiamato a sostenere programmi e misure attingendo ai prelievi a favore della prevenzione (supplemento di premio LAMal e tassa per la prevenzione del tabagismo). Di conseguenza, anche il servizio che amministra i proventi della tassa per la prevenzione del tabagismo (Fondo per la prevenzione del tabagismo) verrà integrato nell’Istituto. Le modalità organizzative del nuovo istituto sono disciplinate in una normativa specifica (legge federale concernente l’Istituto svizzero per la prevenzione e per la promozione della salute) conformemente alle linee guida di corporate governance del Consiglio federale.
1.3.6 Altre novità
Le altre novità introdotte dall’avamprogetto sono:
- l’adozione di uno strumento per la valutazione prospettica del possibile impatto sulla salute di affari del Parlamento e del Consiglio federale (art. 7);
- l'inserimento di misure volte a sostenere e promuovere le associazioni nazionali, la ricerca, l’innovazione, la formazione e il perfezionamento (artt. 17-19);
- l’ottimizzazione della statistica sanitaria e dei rapporti sulla salute (artt. 20- 22).
1.4 Corrispondenza tra compiti e risorse finanziarie
L’avamprogetto LPrev fissa la futura ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni nel settore della prevenzione, della promozione della salute e della diagnosi precoce. Conformemente al principio di equivalenza fiscale, ogni livello istitutionale è tenuto a finanziare i compiti che rientrano nel proprio ambito di competenza. I prelievi a favore della prevenzione (art. 13) non possono essere utilizzati per finanziare compiti sovrani.
Le misure concrete che la Confederazione intende adottare e eseguire verranno definite sostanzialmente sulla base della strategia quadriennale del Consiglio federale per la prevenzione e per la promozione della salute (art. 5). La strategia contemplerà anche indicazioni sulle risorse umane e finanziarie necessarie (per le modalità di finanziamento dei nuovi compiti della Confederazione cfr. capitolo 3.1).