Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 73 pagine
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Tabella 5: «Burden of Disease» - i 10 principali fattori di rischio, malattia o infortunio41 Fattore di rischio % di tutti Malattie o infortuni % di DALYs1) tutti DALYs1)
Tabagismo 11,2 Depressione unipolare 10,3 Ipertensione 7,3 Cardiopatia ischemica 6,2 Consumo di alcol 7,2 Alzheimer e demenza 4,7 Indice di massa corporea elevato 6,0 Malattie alcolcorrelate 4,6 Tasso di colesterolo elevato 5,1 Perdita dell’udito 4,2 Consumo di droga 2,7 Malattie cerebrovascolari 3,3 Sedentarietà 2,4 Cancro ai polmoni 3,1 Consumo limitato di frutta e 1,6 COPD (broncopneumopatia 2,8 verdura cronica ostruttiva)
Rapporti sessuali non protetti 0,7 Autolesionismo 2,8 Abusi sessuali in gioventù 0,6 Osteoartrite 2,7
1) DALY = Disability adjusted life years. Unità di misura che indica la somma degli anni di vita persi a causa di una morte prematura (ossia prima del 70° anno d’età) e degli anni di vita con disabilità.
La nuova legge non modifica le disposizioni vigenti nel settore della prevenzione degli infortuni, della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute sul posto di lavoro.
1.3.3 Ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni
Secondo la ripartizione delle competenze dello Stato federale, l’adozione di misure di prevenzione e di promozione della salute spetta ai Cantoni. La Confederazione interviene unicamente nei settori in cui è opportuna o necessaria un’azione uniforme a livello nazionale, in particolare per
- il coordinamento di procedure e misure in settori tematici importanti (programmi nazionali secondo l’art. 6);
- l’attività di informazione, in particolare sotto forma di campagne (art. 9);
- la cooperazione internazionale (art. 23).
In futuro, la Confederazione intende migliorare il supporto metodologico e contenutistico fornito ai Cantoni e alle organizzazioni private attive in questo settore nella progettazione e nell’adozione di misure di prevenzione e di promozione della salute. Le misure di supporto sono definite più precisamente in una disposizione distinta (art. 10) e sono completate dalle misure menzionate alla sezione 7 destinate ai settori della ricerca, della formazione e del perfezionamento professionale (art. 18 e 19).
Parallelamente, i Cantoni sono invitati a rafforzare e coordinare laddove necessario le loro attività nei settori della prevenzione e della promozione della salute. A tale scopo vengono formulate linee guida applicabili all’infrastruttura cantonale di prevenzione e promozione della salute (art. 11).
Anche nel settore della prevenzione e della diagnosi precoce di malattie è necessario definire la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. Pure in questo caso i Cantoni sono competenti per l’esecuzione dei programmi, mentre la Confederazione svolge le funzioni di informazione e coordinamento. Per sgravare i
41 Fonte: Stime sulla base della banca dati OMS «Burden of Disease»