Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 73 pagine

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Cantoni è possibile finanziare i costi infrastrutturali dei programmi attingendo ai proventi del supplemento di premio prelevato in virtù dell’articolo 20 LAMal (art. 14 cpv. 1 lett. d. Il finanziamento delle misure mediche (ad es. mammografia o vaccini) continua ad essere disciplinato dalle disposizioni della LAMal (lista positiva per le misure della prevenzione e della diagnosi precoce secondo l’art. 26 LAMal)42.

1.3.4 Principi di finanziamento

Il disciplinamento dei flussi finanziari previsto dalla legge sulla prevenzione (LPrev) si basa sul principio secondo cui ogni livello istituzionale (Confederazione o Cantoni) è responsabile del finanziamento dei compiti che rientrano nel suo ambito di competenza. Occorre quindi, da un lato, finanziare compiti statali (incluse le indennità versate all’Istituto e menzionate al capitolo 1.3.5) con le risorse del bilancio ordinario, mentre dall’altro i Cantoni devono provvedere al finanziamento delle loro misure di prevenzione, promozione della salute e diagnosi precoce e delle strutture e servizi necessari. I proventi della tassa per la prevenzione del tabagismo e il supplemento di premio LAMal devono sì servire a finanziare programmi nazionali (cfr. art. 6), ma devono restare principalmente a disposizione dei Cantoni (Città e Comuni) e delle organizzazioni private attive nella prevenzione e promozione della salute per (co)finanziare le loro attività. Come già menzionato in precedenza, non possono essere utilizzate per finanziare compiti di pertinenza statale.

Sulla base del mandato del Consiglio federale del 28 settembre 2007 le modalità della gestione e lo scopo di impiego dei proventi della tassa per la prevenzione del tabagismo e del supplemento di premio LAMal sono stati ridefiniti anche tenendo conto dei principi di corporate governance del Consiglio federale 43 . Questi prevedono che l’attribuzione di contributi a programmi o progetti sotto forma di sussidi rientra nei compiti ministeriali che possono essere adempiuti unicamente all’interno dell’Amministrazione centrale. Per questo motivo, il supplemento di premio LAMal non sarà più gestito dalla fondazione di diritto privato Promozione Salute Svizzera, bensì al futuro Istituto svizzero per la prevenzione e per la promozione della salute (cfr. capitolo 1.3.5). In tal modo la competenza strategica decisionale in merito agli obiettivi da raggiungere con le varie fonti di finanziamento (cfr. capitolo 1.3.1)44 verrà affidata interamente al Consiglio federale.

42 Cfr. anche i commenti all’articolo 28 (modifica del diritto previgente)

43 FF 2006 7545

44 Le disposizioni dell’avamprogetto LPrev non tangono i proventi dell’imposta sull’alcol devoluti ai Cantoni (decima dell’alcol), in quanto questi sono già definiti a livello costituzionale (art. 131 cpv. 3 Cost.). A livello di attuazione è tuttavia auspicabile, in particolare in sede di concessione di contributi provenienti dalle tasse per la prevenzione a progetti cantonali o comunali, un coordinamento con le attività finanziate mediante i proventi della decima dell’alcol.