Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 73 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 35Fedlex · Rapporto esplicativo

1.6 Attuazione

In linea di massima, le nuove disposizioni di legge non dovranno essere precisate da un’ordinanza. Fanno eccezioni le nuove disposizioni di attuazione relative all’impiego dei prelievi a favore della prevenzione (artt. 13-16), alle condizioni per le misure di promozione (artt. 17-19) e al rilevamento di dati a scopi statistici (artt. 20-21).

Il progetto di legge prevede nuovi strumenti di gestione strategica e di coordinamento che dovranno essere messi in atto ad intervalli regolari:

- obiettivi nazionali (art. 4): ogni 8 anni sulla base di una convenzione tra Confederazione e i Cantoni;

- strategia del Consiglio federale (art. 5): ogni 4 anni;

- rapporto nazionale sulla salute (art. 22): periodico, di competenza della Confederazione.

L’UFSP valuta periodicamente se l’attuazione della LPrev produce i risultati attesi (art. 24).

Si è rinunciato a un articolo distinto riguardante l’esecuzione, in quanto il progetto non prevede nessun obbligo per i Cantoni di attuare misure nei confronti di terzi.

1.7 Interventi parlamentari

Parallelamente ai lavori preliminari del DFI per l’elaborazione dell’avamprogetto di legge sulla prevenzione e sulla promozione della salute, sono state depositate presso il Consiglio Nazionale tre mozioni che vanno nello stesso senso:

- Mozione Schenker 07.3261, Prevenzione e promozione della salute, 23 marzo 2007: l’autore della mozione invita il Consiglio federale ad elaborare le basi legali per coordinare la pianificazione, l'attuazione e la valutazione di misure di prevenzione e promozione della salute, ponendo l’accento in particolare sulla lotta contro le malattie non trasmissibili.

- Mozione Heim 07.3525, Cultura sanitaria. Un fattore centrale nella sanità, 22 giugno 2007: il Consiglio federale è incaricato di presentare provvedimenti volti a promuovere la cultura sanitaria della popolazione e, in particolare, di creare le condizioni quadro giuridiche affinché le competenze in materia di salute siano integrate nei prossimi lavori legislativi sulla prevenzione, di tenere in considerazione, nelle attuali revisioni e nei futuri progetti legislativi in materia di salute, il ruolo attivo dei cittadini e quello di sostegno dello Stato e infine di adottare le misure atte a migliorare la cultura sanitaria dei cittadini, dei loro familiari e del personale medico.

- Mozione Schenker 07.3544, Lotta contro le malattie croniche, 22 giugno 2007: il Consiglio federale è invitato a elaborare una base legale per coordinare la pianificazione, l'attuazione e la valutazione dei provvedimenti contro le malattie croniche. Vanno in particolare considerati i seguenti aspetti: la disponibilità dei dati epidemiologici per un monitoraggio delle malattie croniche in Svizzera, la promozione di provvedimenti volti a impedire il progredire dello stato iniziale della malattia, evitare il peggioramento di malattie già manifestatesi e migliorare la qualità di vita