Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 73 pagine
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- l’attuazione di misure di prevenzione e di diagnosi precoce ai sensi degli articoli 26 e 33 cpv. 2bis LAMal;
- la tenuta di registri per determinate malattie.
A seconda dell’impegno già messo in atto nel settore della prevenzione e della promozione della salute, per i Cantoni, le Città e i Comuni i compiti e gli obblighi sopra elencati possono comportare un aumento del fabbisogno di risorse umane e finanziarie. Complice il sistema di registrazione obsoleto, i dati statistici disponibili riguardanti la spesa dei Cantoni per la prevenzione e per la promozione della salute (cfr. punto 1.1.2) non consentono di quantificare l’onere supplementare che l’attuazione della LPrev implicherà per ogni singolo Cantone. In vista del messaggio destinato alle Camere, si cercherà comunque di estrapolare informazioni più dettagliate da questi dati per mezzo di un sondaggio tra i Cantoni. D’altronde, la legge in oggetto offre a questi ultimi la possibilità di associarsi per organizzare e offrire congiuntamente le misure di prevenzione e promozione della salute. Inoltre, i processi di gestione strategica e di coordinamento condotti dalla Confederazione (obiettivi nazionali di cui all’art. 4 e strategia del Consiglio federale di cui all’art. 5), l’estensione delle misure di sostegno della Confederazione (cfr. art. 10) come pure il miglioramento della base di dati per la gestione delle misure (cfr. artt. 20-22) alleggeriranno il carico che grava sui Cantoni.
Oltre a ciò, nell’ambito della strategia definita dal Governo ai sensi dell’articolo 5, l’avamprogetto LPrev conferisce al Consiglio federale la possibilità di contribuire ai programmi cantonali di prevenzione e promozione della salute versando direttamente ai Cantoni una determinata percentuale dei proventi del supplemento di premio LAMal come pure una percentuale della tassa per la prevenzione del tabagismo senza alcun vincolo a progetti specifici, ma a condizione che tali programmi concorrano al raggiungimento degli obiettivi nazionali (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. b e art. 14. cpv. 2 lett. b).
3.3 Ripercussioni sull’economia
Necessità e possibilità di un intervento statale
A differenza dei tre pilastri dell’assistenza sanitaria (trattamento, riabilitazione e cure), la prevenzione e la promozione della salute – ad eccezione della lotta contro le malattie trasmissibili, delle misure per la prevenzione di tossicodipendenze e malattie professionali nonché della prevenzione degli infortuni – non sono sufficientemente radicate dal punto di vista concettuale, politico, organizzativo e legale. Questa debolezza strutturale si traduce in molti settori della prevenzione di malattie e della promozione della salute in una mancanza di gestione strategica e di coordinamento, ma anche di trasparenza per quanto riguarda l’offerta e le prestazioni.
Nella sua decisione del 28 settembre 2007, il Consiglio federale dichiara di condividere il parere espresso dalla Commissione di esperti PPS 2010, dall’OCSE e dall’OMS secondo cui, a causa dell’attuale debolezza strutturale, occorrono nuove basi legali per rafforzare la prevenzione e la promozione della salute come pure per migliorare il coordinamento e l’efficienza delle attività già avviate.