Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 73 pagine

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Art. 26 Delega di compiti

La delega di compiti richiede l’autorizzazione speciale del legislatore poiché deroga alle regole di organizzazione delle autorità. Nel pieno rispetto delle disposizioni della LOGA, l’articolo 26 fornisce la base legale formale necessaria all’esternalizzazione dei compiti di esecuzione della legge. Autorizza infatti il Consiglio federale ad affidare i compiti di esecuzione della legge a organizzazioni e a persone di diritto pubblico e privato. Va detto che determinati compiti riguardano settori molto tecnici, per i quali organizzazioni e persone che non appartengono all’Amministrazione federale dispongono di ampie conoscenze specializzate. In questi casi può rivelarsi molto opportuno – in termini di efficienza e di efficacia – appoggiarsi al know-how specifico delle organizzazioni e delle persone esterne alla Confederazione delegando loro determinati compiti.

Il capoverso 2 obbliga la Confederazione a esercitare una sorveglianza statale. Il capoverso 3 disciplina l’indennizzo finanziario dei compiti delegati.

2.10 Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 27 Abrogazione del diritto previgente

Non appena la legge sulla prevenzione entrerà in vigore, sarà abrogata la legge federale del 22 giugno 1962 77 concernente l’assegnazione di sussidi per la lotta contro le malattie reumatiche. Le disposizioni di questa legge, tuttora determinanti, sono coperte dall’avamprogetto LPrev.

Art. 28 Modifica del diritto vigente

1. Legge federale del 21 marzo 196978 sull’imposizione del tabacco

Art. 28 cpv. 2 lett. c

Secondo la legge sull’imposizione del tabacco79, il Fondo di prevenzione contro il tabagismo (FPT) è gestito da un’organizzazione di prevenzione sotto la vigilanza dell’Ufficio federale della sanità pubblica e in collaborazione con l’UFSPO. Sulla base di questa disposizione, nell’ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo80 è stata delegata a un servizio integrato amministrativamente nell’UFSP. In futuro, i proventi della tassa per la prevenzione del tabagismo verranno versati direttamente all’Istituto. La gestione dei proventi sarà retta dalle disposizioni della LPrev (articoli 13-16 LPrev).

2. Legge federale del 18 marzo 199481 sull’assicurazione malattie (LAMal)

Art. 19 abrogato

77RS 818.21

78RS 641.31

79RS 641.31

80 RS 641.316

81 RS 832.10