Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 73 pagine
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L’articolo 19 LAMal può essere abrogato poiché secondo il nuovo articolo 20 LAMal proposto, il supplemento di premio LAMal non verrà più versato a
un’istituzione amministrata dai Cantoni e dagli assicuratori, bensì al futuro Istituto svizzero per la prevenzione e per la promozione della salute (cfr. commenti all’art. 12).
Art. 20 Supplemento di premio
La legislazione sull’assicurazione malattia prevede già il prelievo di un contributo annuo a favore della prevenzione generale delle malattie da ogni persona assicurata obbligatoriamente (art. 20 cpv. 1 LAMal). Questo contributo, fissato finora dal DFI su proposta della fondazione Promozione Salute Svizzera, ammonta attualmente a 2,40 franchi.
In linea di massima, verrà mantenuto il principio del prelievo di un supplemento di premio LAMal nel senso di un contributo o di un prelievo a favore della prevenzione generale delle malattie da tutti gli assicurati. I mezzi finanziari raccolti non verranno più versati a un’organizzazione di prevenzione amministrata dagli assicuratori e dai Cantoni ma a un Istituto, che utilizzerà le risorse conformemente alle disposizioni della LPrev (cpv. 2). Un’altra modifica rispetto al diritto vigente risiede nel fatto che sarà il Consiglio federale e non più il DFI a determinare l’importo del prelievo, basandosi sulle linee guida definite nel quadro della sua strategia di prevenzione e promozione della salute (cpv. 3).
Art. 33 cpv. 2 bisDesignazione delle prestazioni
2bisPuò far partecipare i Cantoni all’attuazione delle misure di cui all’articolo 26. I Cantoni devono essere previamente consultati.
L’assicurazione malattie obbligatoria copre il rischio finanziario in caso di malattia per l’intera popolazione. È gestita dagli assicuratori riconosciuti, che stabiliscono l’indennizzo delle prestazioni in una convenzione con i fornitori di prestazioni, ossia con i fornitori di prestazioni che adempiono le esigenze fissate dalla legge e dall’ordinanza (convenzioni tariffarie, cfr. art. 43 segg. LAMal). I costi delle prestazioni che adempiono la duplice condizione di essere fornite da prestatari riconosciuti e essere obbligatorie sono rimborsati dagli assicuratori (sistema detto «del terzo garante»). I fornitori di prestazioni sono elencati in modo esaustivo nell’articolo 35 LAMal e nelle ordinanze d’esecuzione.
Gli ospedali cantonali o i servizi medici cantonali sono autorizzati a fornire le stesse prestazioni degli studi medici privati. Ma la legge non conferisce ai Cantoni un ruolo particolare in materia di fornitura di prestazioni. Tuttavia è risaputo che, nel settore specifico della prevenzione, il coinvolgimento dei Cantoni è indispensabile per assicurare non solo che le prestazioni fornite sono conformi ai criteri di «efficacia, adeguatezza e economicità» (art. 32 LAMal), ma anche – almeno per una determinata categoria di misure – che l’attuazione sia efficace e orientata agli obiettivi. In questa categoria rientrano in particolare le misure che, come la vaccinazione in caso di pandemia o la diagnosi precoce del tumore al seno (mammografia), sono destinate a un numero elevato di persone. In ogni caso, il coinvolgimento dei Cantoni è indispensabile per collegare il finanziamento delle prestazioni mediche alla realizzazione degli obiettivi di prevenzione mediante