Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 73 pagine
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l’informazione e la presa a carico della popolazione. Esistono già disposizioni in questo senso: la LAMal prevede la possibilità di esonerare dalla franchigia le misure di prevenzione attuate nel quadro di programmi organizzati a livello nazionale o cantonale (art. 64, cpv. 6, lett. d) e, poiché è il solo modo di garantire che le prestazioni rispettino i criteri di efficacia, adeguatezza e economicità, l’ordinanza del DFI del 29 settembre 199582sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (ordinanza sulle prestazioni, Opre) obbliga i Cantoni a realizzare i programmi di prevenzione quando i costi delle prestazioni corrispondenti devono suppostamente essere coperti dall’assicurazione malattie. Ma per evidenziare veramente il ruolo dei Cantoni nella legge, occorre completare l’articolo 33 LAMal di conseguenza.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni sulla Confederazione
L’avamprogetto LPrev consente un sensibile miglioramento delle basi legali in materia di coordinamento e di gestione strategica delle misure di prevenzione e promozione della salute su scala nazionale e crea nuove basi legali per la prevenzione di malattie non trasmissibili e mentali. In entrambi i settori, la Confederazione è chiamata ad assumere un ruolo guida.
La LPrev dà alla Confederazione un nuovo compito, che consiste nel fissare d’intesa con i Cantoni gli obiettivi nazionali per la prevenzione e per la promozione della salute e nel verificarne l’attuazione. In vista del raggiungimento di tali obiettivi, la Confederazione è altresì incaricata di coordinare le misure e le attività di tutti i servizi federali coinvolti attraverso una strategia per la prevenzione e per la promozione della salute definita ogni quattro anni dal Consiglio federale.
Al momento, è possibile fornire solo una stima approssimativa dell’onere finanziario connesso agli ulteriori nuovi compiti della Confederazione menzionati qui di seguito. Tale stima, che dovrà essere quantificata con maggiore precisione in vista del messaggio destinato alle Camere federali, si presenta come segue:
- 8 milioni di franchi quale indennità dovuta all’Istituto svizzero per la prevenzione e per la promozione della salute per le misure di sostegno fornite ai Cantoni e alle organizzazioni private attive nella prevenzione e nella promozione della salute di cui all’articolo 10;
- 8 milioni di franchi per la concessione di aiuti finanziari conformemente all’articolo 17 a organizzazioni mantello nazionali;
- 2 milioni di franchi per lo sviluppo della statistica sanitaria e l’elaborazione di rapporti sulla salute ai sensi degli articoli 20 e 22.
Al momento dell’entrata in vigore della legge (presumibilmente nel 2012), il finanziamento di queste prestazioni sarà garantito mediante il trasferimento dei fondi attualmente utilizzati dall’UFSP per le misure di prevenzione e di promozione della