Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 73 pagine

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salute (attuazione senza ripercussioni sul bilancio)83. A lungo termine, tuttavia, la progettazione e l’attuazione di eventuali nuovi programmi nazionali – relativi in particolare a malattie non trasmissibili e mentali importanti – di cui all’articolo 6, come pure il finanziamento di programmi e progetti dei Cantoni e di terzi, necessiteranno verosimilmente di ulteriori mezzi. Per reperire tali fondi, si dovrebbe ricorrere a un aumento del supplemento di premio LAMal (attualmente 2,40 franchi all’anno per persona assicurata; cfr. anche punto 3.3).

La strategia di prevenzione e di promozione della salute (cfr. art. 5) definita di volta in volta per quattro anni dal Consiglio federale determinerà le misure concrete che la Confederazione adotterà e realizzerà in ciascun settore. Tale strategia dovrà includere anche un riepilogo delle risorse umane e finanziarie necessarie per realizzare le misure nel successivo quadriennio. In particolare, dovrà stabilire quale percentuale delle entrate derivanti dai prelievi a favore della prevenzione (tassa per la prevenzione del tabagismo e supplemento di premio LAMal) dovrà essere messa a disposizione dell’Istituto per la progettazione e l’attuazione di programmi nazionali di cui all’articolo 6 (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. d). Conformemente all’articolo 14, l’Istituto dovrà utilizzare le entrate restanti per erogare contributi a programmi e progetti di terzi.

Resta ancora da appurare se i sistemi informatici attualmente a disposizione (ad es. in relazione alla qualità dei dati oppure allo scambio automatizzato di dati in seno alla Confederazione, con i Cantoni e con autorità e organizzazioni internazionali) sono in grado di rispondere alle esigenze poste dalla nuova legge oppure se devono essere ottimizzati.

I costi legati alla creazione e alla gestione dell’Istituto svizzero per la prevenzione e per la promozione della salute si aggirano attorno agli 8 milioni di franchi l’anno (cfr. sopra)84. In vista del messaggio che dovrà essere approntato per l’esame delle Camere federali, si dovrà procedere, anche in questo caso, a una quantificazione più precisa dell’importo. L’indennità per le prestazioni fornite dall’Istituto su incarico della Confederazione verrà stabilita sulla base degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio federale.

3.2 Ripercussioni sui Cantoni e i Comuni

L’avamprogetto LPrev offre ai Cantoni e ai Comuni nuove possibilità di partecipazione alla politica di prevenzione e di promozione della salute.

Nel pieno rispetto della struttura federalistica dello Stato, l’avamprogetto LPrev lascia o delega ai Cantoni l’assolvimento di diversi compiti e obblighi tra cui:

- la gestione dei servizi sanitari scolastici;

- la gestione delle offerte di consulenza e assistenza destinate a tutte le fasce d’età, purché concorrano al raggiungimento degli obiettivi nazionali;

83 Qualora, alla luce degli indirizzi della riforma relativa alla verifica dei compiti nel settore «Salute dell’uomo e dell’animale» approvati dal Consiglio federale il 9 aprile 2008, la Confederazione dovesse prevedere tagli nel settore della prevenzione, occorrerà rivalutare le nuove prestazioni previste e in particolare la concessione di aiuti finanziari alle organizzazioni mantello nazionali ai sensi dell’articolo 17 dell’avamprogetto LPrev.

84 Questo importo corrisponde al budget annuale di organizzazioni simili come l’Istituto svizzero di prevenzione dell’alcolismo e altre tossicomanie (ISPA) o la fondazione Radix.