Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 57 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 26Fedlex · Rapporto esplicativo
II. Commento alle singole disposizioni
1. L’ordinanza sull’assistenza extrafamiliare di minori (OAssM)
1.1 Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
L’OAssM disciplina i requisiti per l’assistenza extrafamiliare di minori. L’assistenza è extrafamiliare quando i minori non sono assistiti dai genitori (o dal patrigno o dalla matrigna) e quindi anche nel caso in cui una persona incaricata dell’assistenza (ad es. una mamma diurna) assiste il minore nella casa dei genitori di quest’ultimo. In questo contesto è irrilevante il motivo per cui un minore è assistito o il fatto che l’assistenza è fornita per un periodo breve o lungo, solo durante il giorno o anche la notte. L’età del minore è determinante soltanto nell’ambito dell’assistenza da parte di genitori diurni. Ora i destinatari dell’OAssM non sono più solo i fornitori di prestazioni esistenti, ossia le famiglie e gli istituti, ma anche le organizzazioni che collocano minori presso famiglie ai fini dell’assistenza a tempo pieno, le cosiddette organizzazioni preposte al collocamento.
La semplice attività di mediazione (segnalazione di un posto d’assistenza presso una famiglia o un istituto autorizzati e soggiacenti a vigilanza; cfr. art. 8 cpv. 1 lett. d) è soltanto marginalmente oggetto di disciplinamento.
In riferimento alle persone al di sotto dei 18 anni, l’avamprogetto utilizza il termine «minori» ed elimina i termini «adolescenti» o «minorenni», ispirandosi, tra gli altri, ad alcune disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e dello stesso CC. Secondo l’avamprogetto, in linea di principio qualsiasi minore, indipendentemente dall’età, deve essere protetto se assistito da terzi. Viene quindi ripreso il disciplinamento già in vigore per gli istituti estendendolo a tre delle quattro forme di assistenza previste. Soltanto l’assistenza da parte di genitori diurni è esonerata dall’obbligo di autorizzazione, se il minore assistito ha più di 15 anni.
L’autorizzazione e i requisiti posti al suo rilascio sono tesi a proteggere i minori assistiti fuori dalla propria famiglia. Impartendo istruzioni chiare alle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni e all’esercizio della vigilanza, ai genitori diurni e affidatari, agli istituti che assistono i minori, nonché ora anche alle organizzazioni preposte al collocamento, l’OAssM si prefigge di garantire standard minimi di qualità. Chi vuole o deve affidare a terzi l’assistenza del proprio figlio deve poter confidare nel fatto che l’assistenza soddisfi determinati requisiti, che i genitori diurni o affidatari oppure gli istituti siano stati sottoposti a un esame approfondito in base a criteri prestabiliti e che soggiacciano a vigilanza.
Art. 2 Definizioni
La disposizione definisce i termini principali a seconda dell’importanza che assumono nell’ambito della tematica.
Assistenza: il concetto ha una valenza generale e va quindi inteso in senso lato. In virtù
dell’OAssM è assistita anche un’impiegata alla pari minorenne che a sua volta assiste i minori della famiglia che la ospita o uno studente di scambio che soggiorna per un anno presso la famiglia ospitante. Si parla di assistenza anche nell’ambito delle forme di assistenza complementari alla scuola.